17 Mar Articolo 12 Codice di procedura civile — Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [ 1173 c.c. ] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
[ Nelle cause per finita locazione d’immobili il valore si determina in base all’ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso ].
Il valore delle cause per divisione [ 713, 1111 c.c. ] si determina da quello della massa attiva da dividersi.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2737/2012
In tema di competenza per valore, l’art. 12, primo comma, cod. proc. civ. – secondo il quale “il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione” – subisce deroga nell’ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all’esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.
Cass. civ. n. 1201/2010
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, quest’ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell’intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.
Cass. civ. n. 26592/2009
Poichè il valore delle cause relative ai rapporti obbligatori dev’essere determinato, ai sensi dell’art. 12 c.p.c., in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, con riferimento ad un contratto di vendita, l’entità economica in contestazione comprende le obbligazioni sia del venditore che del compratore, speculari tra loro, con la conseguenza che se il primo agisca per il pagamento del prezzo e il secondo chieda la consegna del bene compravenduto, tale domanda non comporta un aumento del valore della causa per sommatoria dell’entità economica del bene a quella del prezzo richiesto “ex adverso”, rappresentando esse due diverse indicazioni dell’unico valore oggetto del contratto dedotto in contestazione. (Principio affermato dalla S.C. ai fini della determinazione del regime di impugnazione di una sentenza del giudice di pace cui era applicabile il codice di rito nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Cass. civ. n. 1467/2008
In tema di determinazione del valore della causa ai sensi dell’art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, a seguito della riforma recata dalla legge n. 353 del 1990, in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall’ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell’attore mira a far cessare anticipatamente.
Cass. civ. n. 10573/1998
Nelle cause relative alla divisione di un bene immobile, non può considerarsi l’immobile privo di rendita catastale e determinare il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti solo perché lo stabile sia stato ampliato, essendo invece necessaria ai fini indicati, una totale trasformazione a seguito di modifiche talmente radicali da farlo considerare una entità distinta dalla preesistente non più confondibile ne identificabile con quella.
Cass. civ. n. 1004/1993
La norma dell’art. 12, primo comma, c.p.c. — secondo cui il valore delle cause relative alla validità, all’esistenza o alla risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina in base a quelle parti del rapporto stesso che è in contestazione — non trova applicazione in casi in cui la stessa domanda introduttiva del giudizio sia formulata in guisa tale da postulare l’accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., in ordine all’intero rapporto, con la conseguenza che, in tal caso, ove la domanda appartenga alla competenza per valore del giudice superiore, è inidoneo a fondare la competenza di quello inferiore il frazionamento in più domande, ciascuna delle quali avente un petitum mantenuto entro i limiti di competenza di tale ultimo giudice e tutte poi riunite davanti a lui.
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