14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 16898 del 5 luglio 2013
Posted at 16:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all’impugnativa della deliberazione dell’assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l’attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento dell’intera delibera, deducendo l’illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all’entità della spesa specificamente contestata.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]