Art. 1173 – Codice civile – Fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo [2043] a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1567/2023

La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato; ne consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da una società che - senza allegare l'illegittimità degli atti amministrativi, né affermare la riconducibilità del pregiudizio subito a tali provvedimenti - aveva lamentato la lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità della delibera, poi annullata, con cui l'amministrazione comunale aveva approvato il Piano di Governo del Territorio includendo i terreni di proprietà della società, aventi destinazione agricola, nell'ambito di trasformazione denominato TR1, nonché la scorrettezza della condotta della P.A. che, nonostante l'impugnazione del provvedimento, aveva ingenerato un affidamento incolpevole, insistendo per l'attuazione dell'intervento programmato, fornendo rassicurazioni sulla sua legittimità ed escludendo la necessità di approfondimenti istruttori).

Cass. civ. n. 27934/2021

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c.

Cass. civ. n. 8602/2021

Al fine di valutare la natura concorsuale o meno di un credito, occorre tenere conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale finanche alla stregua dell'art. 1173 c.c., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da fonte (legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione) verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa.

Cass. civ. n. 29711/2020

La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2015).

Cass. civ. n. 25673/2018

Le obbligazioni "propter rem", al pari dei diritti reali, dei quali sono estrinsecazione, non sono una categoria di rapporti innominati, ma sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, su tale punto, aveva confermato quella di primo grado, ravvisando nell'obbligazione di recintare un terrazzino con una ringhiera in ferro, prevista nel contratto di compravendita di un immobile, i caratteri dell'accessorietà e ambulatorietà, propri delle obbligazioni reali).

Cass. civ. n. 27321/2017

Il patto obbligatorio di non concorrenza, consistente in un vincolo di modo nell'utilizzo di un cespite immobiliare, astringe il soggetto che l'ha stipulato, ma non il suo avente causa; esso, per produrre effetti anche nei confronti del nuovo acquirente, deve essere specificamente richiamato nell'atto di acquisto del terzo, in quanto la realità di un vincolo può configurarsi solo ove sia ipotizzabile un rapporto tra fondi mentre l'esclusione della concorrenza è utile non al fondo acquistato ma all'azienda che l'acquirente esercita su esso cosicché deve escludersi la sussistenza di una servitù.

Cass. civ. n. 24071/2017

Il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità di un'azienda termale per il mancato tempestivo intervento in ausilio ad una persona in occasionale difficoltà, la quale si era procurata lesioni personali mentre usciva dalla vasca termale dopo aver inutilmente atteso il personale di cui aveva richiesto l'assistenza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/02/2013).

Cass. civ. n. 25292/2015

La responsabilità per fatto lecito dannoso non ha carattere eccezionale poiché l'espressione «ordinamento giuridico» che accompagna, nell'art. 1173 c.c., il riferimento alla terza specie di fonti delle obbligazioni, ossia quelle che derivano «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico», non si risolve in una mera indicazione riassuntiva di un elenco chiuso costituito da tutte le altre fonti nominate (diverse dal contratto o dal fatto illecito), ma consente un'apertura all'analogia, ovvero alla possibilità che taluni accadimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall'ordinamento considerato nella sua interezza, complessità ed evoluzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione di tale principio riconoscendo, pur in difetto di un'espressa previsione normativa, un indennizzo in favore del condomino la cui proprietà esclusiva era stata menomata per effetto dell'opera di consolidamento delle strutture portanti dell'edificio condominiale pericolante, eseguita dal condominio in ottemperanza ad un'ordinanza sindacale). (Rigetta, App. Firenze, 07/12/2010).

Cass. civ. n. 23448/2014

Il principio dell'apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l'applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza.

Cass. civ. n. 10813/2011

In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione. (Rigetta, App. Genova, 04/06/2008).

Cass. civ. n. 10297/2010

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il pagamento effettuato dal debitore nelle mani dell'amministratore di fatto di una società avesse efficacia liberatoria, pur trattandosi di società di capitali, in considerazione dell'inerzia gravemente colpevole dei legali rappresentanti della società, che avevano consentito per un lungo tempo una tale condotta).

Cass. civ. n. 25289/2007

Le obbligazioni propter rem — nella specie adesione al consorzio di urbanizzazione all'atto dell'acquisto dell'immobile ricadente nel consorzio — sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 24141/2007

La violazione dell'obbligazione propter rem anche se protratta per oltre vent'anni, non determina l'estinzione del rapporto obbligatorio ma al contrario, avendo carattere permanente, consente ai condomini di esigere l'eliminazione della situazione determinata dalla violazione stessa. (Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto irrilevante che la costruzione di un soppalco ritenuto produttivo di una situazione di pericolosa instabilità per i muri divisori, fosse anteriore di oltre vent'anni dall'accertamento dalla sua lesività).

Cass. civ. n. 703/2004

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituiti.

Cass. civ. n. 11692/1999

In tema di condominio degli edifici, l'obbligo assunto dai singoli condomini in sede di approvazione del regolamento contrattuale, di non eseguire sul piano o sulla porzione di piano di proprietà esclusiva attività che rechino danno alle parti comuni (nella specie obbligo di non sciorinare i panni dalle finestre, balconi ecc.) ha natura di obbligazione propter rem, la cui violazione, pur se protratta oltre venti anni, non determina l'estinzione del rapporto obbligatorio e dell'impegno a tenere un comportamento conforme a quello imposto dal regolamento onde è sempre deducibile, stante il carattere permanente della violazione, il diritto degli altri condomini di esigere l'osservanza di detto comportamento, potendosi prescrivere soltanto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo in questione.

Cass. civ. n. 484/1985

Allorché ricorrano elementi, sia pure presuntivi, idonei a configurare una situazione di apparenza giuridica, spetta a colui che contesti l'efficacia a suo danno di tale situazione di apparenza, l'onere della prova contraria, dimostrando cioè la situazione reale ovvero che l'opinione della controparte sulla corrispondenza tra situazione apparente e situazione reale era determinata da colpevole negligenza o imprudenza.

Cass. civ. n. 5818/1984

L'apparenza del diritto può essere invocata anche quando la situazione apparente non coincide con quella risultante dai pubblici registri, ove questa non venga in rilievo direttamente, ma solo come presupposto di una fattispecie complessa, rilevante autonomamente sul piano giuridico, per giustificare l'errore del terzo di buona fede. Ne consegue che la rilevanza discriminante dell'errore deve essere accertata nel singolo caso con riferimento alla peculiarità della specie. (Nella specie è stata ritenuta l'applicabilità del suesposto principio all'ipotesi di un amministratore condominiale il quale, senza il previo controllo dei pubblici registri, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali nei confronti di chi si era comportato come condomino, apparendo quale proprietario di due appartamenti i quali appartenevano, invece, ad altro soggetto).

Cass. civ. n. 4115/1978

Il principio dell'apparenza giuridica, essendo dettato dalla esigenza di tutelare i terzi di buona fede, è invocabile soltanto quando i terzi medesimi versino in uno stato soggettivo caratterizzato, oltre che dall'ignoranza della difformità tra realtà ed apparenza, anche dalla scusabilità e dalla incolpevolezza del comportamento, onde il principio non è operante quando la situazione reale sia notoria oppure agevolmente rilevabile mediante semplici cautele.

Cass. civ. n. 1317/1977

È consentita, con opportune cautele, l'applicazione analogica del principio dell'«apparenza del diritto» a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge, purché l'erroneo convincimento incolpevole risulti determinato da un comportamento colposo della persona contro cui l'apparenza è fatta valere. Per l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto è necessario non solo che l'errore di colui che nell'apparenza confida sia incolpevole, ma altresì che l'erroneo convincimento venga determinato, con nesso di causalità, da un comportamento colposo della persona contro la quale il principio viene ad essere applicato.

Cass. civ. n. 2500/1975

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, fondato sull'incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme a realtà, non opera quando il terzo sia messo dall'ordinamento in condizione di controllare la reale consistenza degli altrui poteri, ciò che avviene quando egli stipuli un contratto con un ente pubblico, la cui attività si svolge attraverso fattispecie procedimentali. Non può, pertanto, invocare il principio dell'apparenza colui che abbia stipulato un contratto con un organo incompetente di un ente pubblico (nella specie, direttore provinciale, anziché presidente, dell'E.N.A.L., unico organo competente, quest'ultimo, a concludere contratti).

Cass. civ. n. 1020/1975

La cosiddetta apparenza di diritto — la quale può assumere sia la forma dell'apparenza pura, caratterizzata dalla presenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nonché dall'errore scusabile della parte o del terzo che abbiano confidato nello schema apparente, sia la forma dell'apparenza colposa contraddistinta, oltre che dalla presenza dei suindicati elementi, anche dalla colpa del soggetto contro cui l'apparenza è invocata — non integra un istituto a carattere generale con connotazioni definite e precise, ma, al contrario, opera nell'ambito dei singoli negozi giuridici, secondo il vario grado di tolleranza di questi in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. In particolare, per quanto attiene alla rappresentanza negoziale, nel mentre è irrilevante l'apparenza di diritto pura, che non può mai prevalere sul mancato conferimento dei poteri rappresentativi, dovendo in tal caso applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c., può assumere, invece, rilievo l'apparenza colposa, nel caso in cui si accerti un malizioso o negligente comportamento del rappresentato apparente tale da far presumere la volontà di conferire al procuratore i suddetti poteri. Peraltro, anche quest'ultima forma di apparenza deve ritenersi inoperante nel caso in cui sia individuabile una colpa inescusabile nel soggetto che versa in errore; colpa la quale sussiste sia qualora tale errore avrebbe potuto essere evitato mediante l'impiego della normale prudenza nella condotta degli affari, ovvero l'utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità, sia nell'ipotesi in cui il conferimento dei poteri rappresentativi debba assumere la forma scritta ad substantiam. (Nella specie la Suprema Corte, enunziando i principi di cui in massima, ha escluso l'applicabilità dell'istituto dell'apparenza colposa al fine di ritenere sussistente un mandato a vendere un bene immobile).