Cass. civ. n. 4115 del 12 settembre 1978
Testo massima n. 1
Il principio dell'apparenza giuridica, essendo dettato dalla esigenza di tutelare i terzi di buona fede, è invocabile soltanto quando i terzi medesimi versino in uno stato soggettivo caratterizzato, oltre che dall'ignoranza della difformità tra realtà ed apparenza, anche dalla scusabilità e dalla incolpevolezza del comportamento, onde il principio non è operante quando la situazione reale sia notoria oppure agevolmente rilevabile mediante semplici cautele.