Art. 2043 – Codice civile – Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9930/2023

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.

Cass. civ. n. 9744/2023

La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).

Cass. civ. n. 6444/2023

In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.

Cass. civ. n. 6443/2023

Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.

Cass. civ. n. 5475/2023

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.

Cass. civ. n. 36902/2022

In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno.

Cass. civ. n. 9010/2022

In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il venir meno di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.

Cass. civ. n. 9006/2022

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.

Cass. civ. n. 3294/2022

Ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, non è sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, ma occorre altresì un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità relativo ad un addebito quantomeno colposo all'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale, in una controversia successoria fra un erede legittimo ed uno testamentario, aveva affermato la responsabilità risarcitoria del primo per aver fatto apporre i sigilli ad un immobile di proprietà del defunto senza completare l'inventario "quanto prima", omissione di per sé, erroneamente, considerata idonea alla condanna risarcitoria per la mancata disponibilità del bene).

Cass. civ. n. 3285/2022

In tema di illecito aquiliano, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza che, per rigettare la domanda di risarcimento del danno per inquinamento ambientale di un'area, aveva escluso il nesso causale tra lo sversamento di materiale oleoso, provocato dal cedimento del manto stradale in corrispondenza delle cisterne che lo contenevano, e le condotte ascritte ai convenuti, precedenti proprietari dell'area, di occultamento sotto la sede stradale di tali cisterne e di mancata rimozione delle stesse, in quanto risalenti a molti anni prima dell'evento lesivo).

Cass. civ. n. 2340/2022

La responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso; b) l'ingiustizia dello stesso; c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa", connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la colpa dell'Inail nella mera adozione di una erronea certificazione dei benefici contributivi da esposizione ad amianto, senza procedere ad ulteriori accertamenti).

Cass. civ. n. 39441/2021

In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente rispetto all'importo del credito vantato, il creditore può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il danno subìto dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione dei beni medesimi ovvero nella difficoltà di accesso al credito; invero, la previsione della speciale responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. - quale responsabilità del soccombete che abbia abusato del diritto di agire o resistere in giudizio - non esclude l'applicabilità della disciplina generale dell'illecito civile, atteso che il creditore è tenuto ad una condotta prudente e diligente, nonché informata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, non solo in caso di ricorso a rimedi processuali, bensì, ancor prima, nell'attuazione dei propri diritti contrattuali o negoziali, e dunque anche del diritto di garanzia, il quale deve essere esercitato in termini consentanei con la sua funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori, e non per determinare situazioni di discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di blocco del patrimonio e dell'attività del debitore.

Cass. civ. n. 36373/2021

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l'astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva la natura politica dell'atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata. (Nella specie, la domanda risarcitoria era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano presentato, approvato e non modificato, il trattamento fiscale di cui all'art. 1, comma 692, lett. d), della l. n. 160 del 2019, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in contrasto col diritto unionale).

Cass. civ. n. 33005/2021

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l'onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto.

Cass. civ. n. 28218/2021

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l'occupazione di quest'ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicchè da tale data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile, laddove, nella diversa ipotesi del recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell'indennità di occupazione va individuata in quella di consegna dell'immobile. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019).

Cass. civ. n. 26592/2021

Il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un alloggio, per il quale è scaduto il termine di efficacia del provvedimento di requisizione amministrativa, ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ.

Cass. civ. n. 26334/2021

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/06/2018).

Cass. civ. n. 26304/2021

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/06/2018).

Cass. civ. n. 21769/2021

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal concessionario di un'area pubblica comunale, adibita ad attività commerciale, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'attività di demolizione del manufatto ivi realizzato, compiuta senza preavviso dall'ente concedente, vertendo il "petitum" sostanziale sull'accertamento della responsabilità derivante da un comportamento materiale della P.A., lesivo di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all'attore di una concessione su bene demaniale, la quale non viene in discussione nei suoi aspetti provvedimentali di rilievo pubblicistico, ma unicamente nelle sue concrete modalità esecutive, e pertanto costituisce solo la premessa della domanda risarcitoria proposta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/04/2019).

Cass. civ. n. 21649/2021

Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore - in particolare notturne - dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/06/2019).

Cass. civ. n. 21145/2021

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi.(Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti al 1965). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/12/2015).

Cass. civ. n. 14324/2021

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in sede di autotutela, a seguito dell'approvazione di nuovo Piano Regolatore Generale). (Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2019).

Cass. civ. n. 7027/2021

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/06/2016).

Cass. civ. n. 653/2021

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza, la quale si giustifica oltre il novantesimo giorno, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, in presenza di un accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie del nascituro, idonei a determinare per la donna un grave pericolo - da accertarsi in concreto e caso per caso, senza che sia necessario che la malformazione si sia già prodotta o risulti strumentalmente o clinicamente accertata - per la sua salute fisica o psichica.

Cass. civ. n. 457/2021

Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per una fattispecie criminosa qualificata da dolo intenzionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice deve verificare la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito civile, sicché - quando il reato contestato risulti quello previsto dall'art. 323 c.p. (come nella fattispecie) - occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità della condotta. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza del dolo del danneggiante - un magistrato, già imputato per aver favorito un altro consulente attraverso la liquidazione di un compenso non dovuto e per avere pregiudicato il danneggiato con la revoca della curatela fallimentare conferitagli - in ragione della mancata prova di una sua intenzionale volontà, anziché limitarsi a verificare la volontarietà delle predette condotte). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2018).

Cass. civ. n. 39/2021

La vendita a terzi, con atto trascritto, di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione si risolve nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.; per converso, la responsabilità del successivo acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o, almeno, nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e, quindi, nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante, in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe, di conseguenza, la relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/02/2018).

Cass. civ. n. 29711/2020

La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2015).

Cass. civ. n. 29656/2020

In caso di esondazione di un canale, in difetto di prova sul fortuito, la responsabilità per i danni derivati è da ascrivere all'ente locale tenuto alla manutenzione dell'alveo, senza che rilevi l'assegnazione di specifiche risorse per il finanziamento dell'opera pubblica, non potendosi interpretare gli artt. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, 24 e 26 della l. R. Puglia n. 17 del 2000 nel senso che la traslazione delle funzioni e l'attribuzione di competenze siano subordinate alla condizione sospensiva dell'effettivo trasferimento delle risorse, in coerenza, peraltro, con il sistema generale della responsabilità da cose in custodia, che deriva dalla mera relazione di fatto con la cosa. (Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 11/09/2019).

Cass. civ. n. 29175/2020

L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di funzionari regionali in proprio per comportamenti lesivi del privato, assunti nell'ambito di un procedimento amministrativo di concessione pubblica, va proposta dinanzi al giudice ordinario, a ciò non ostando che tali comportamenti siano stati veicolati nella forma di provvedimenti impugnabili né che questi ultimi possano essere stati impugnati avanti al giudice amministrativo per la rimozione, con l'annullamento giurisdizionale, dei loro effetti pregiudizievoli. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 28979/2020

La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato aggiudicatario di una gara per l'assegnazione di un pubblico servizio, successivamente annullata o revocata, il quale deduca la lesione dell'affidamento riposto sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, invocandosi l'accertamento, non della legittimità dell'aggiudicazione, ma della responsabilità civile della P.A. (avente natura contrattuale, secondo lo schema della responsabilità da "contatto sociale", o eventualmente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale) per i danni derivanti dalle spese effettuate in funzione della partecipazione alla gara poi revocata, dalla rinuncia ad un utile di impresa e dalla perdita di altre "chances" economico-commerciali nell'ambito del mercato imprenditoriale. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 28634/2020

Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/11/2015).

Cass. civ. n. 21993/2020

In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere". (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 14231/2020

La "causa petendi" della domanda con cui il beneficiario di un permesso di costruire, successivamente annullato in autotutela in quanto illegittimo, abbia invocato la risoluzione del contratto di compravendita del terreno, nonché la condanna della P.A. al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'incolpevole affidamento sulla legittimità del predetto atto ampliativo, risiede, non già nella lesione di un interesse legittimo pretensivo (giacché non è in discussione la legittimità del disposto annullamento) ma nella lesione del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio; pertanto la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, atteso che, avuto riguardo al detto "petitum sostanziale", il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, della cui illegittimità il giudice è chiamato a conoscere "principaliter") ma come fatto (rilevabile "incidenter tantum") che ha dato causa all'evento dannoso subìto dal patrimonio del privato. (Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2018).

Cass. civ. n. 12913/2020

Nell'esercizio del potere di liquidazione del danno alla salute secondo equità si devono assicurare l'adeguatezza del risarcimento all'utilità effettivamente perduta e l'uniformità dello stesso in situazioni identiche; perciò, qualora tali scopi non siano raggiungibili attraverso il criterio cd. "tabellare", venendo in questione un'ipotesi di danno biologico non contemplata dalle tabelle adottate, il giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonché del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla peculiarità della situazione esaminata. (Nella fattispecie, relativa a liquidazione del danno biologico di un soggetto deceduto "ante tempus" per causa diversa dal fatto dannoso, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piuttosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto - ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/07/2017).

Cass. civ. n. 12906/2020

In materia di perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisone di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto - avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50% - sovrapponendo, però, i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/12/2017).

Cass. civ. n. 12903/2020

In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che, non mutando in peggio l'offensività della narrazione, non alterano, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la sostanziale verità della notizia ed escluso il carattere diffamatorio dell'articolo di stampa, nel quale si attribuiva al preteso diffamato il reato di falsa perizia, meno grave rispetto a quello - concorso in tentata concussione - effettivamente contestatogli). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/07/2018).

Cass. civ. n. 12420/2020

In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l'accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un'eventuale condotta colposa del trasportatore). (Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 06/04/2018).

Cass. civ. n. 11271/2020

Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017).

Cass. civ. n. 11105/2020

In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione - sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale - è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la regolamentazione contenuta nella l. n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2015).

Cass. civ. n. 11097/2020

L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/01/2018).

Cass. civ. n. 10814/2020

L'attività della P.A. deve svolgersi, anche nel campo tributario, nei limiti imposti dalla legge e dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario adito per il risarcimento del danno - nonostante il divieto di stabilire se il potere discrezionale sia stato opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'amministrazione o del concessionario per la riscossione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo, ferma restando, per il detto concessionario, l'azione di regresso nei confronti dell'ente impositore per la misura della condotta causalmente e colposamente riferibile allo stesso e alle sue obbligazioni di diligenza. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza di appello sul punto relativo alla liquidazione dei danni, ha comunque confermato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità dell'ente impositore e del concessionario perché, malgrado l'incontestabile esclusione giudiziale del sotteso credito tributario, sia in fase stragiudiziale che nel corso del giudizio, essi avevano continuato a sostenere la legittimità del proprio operato, esitato nel preavviso di iscrizione ipotecaria). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2016).

Cass. civ. n. 1578/2020

In caso di provvedimento acquisitivo adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo (ex art. 7 della l. n. 2248 del 1965, all. E) per un interesse locale, la domanda risarcitoria connessa alla illecita protrazione dell'occupazione del bene oltre il periodo di requisizione deve essere rivolta al medesimo Sindaco, quale rappresentante dell'amministrazione comunale, in quanto fondata su un'attività puramente materiale di detenzione del bene "sine titulo" che, una volta slegata dai presupposti che l'avevano legittimata, va imputata alla stessa amministrazione comunale, in ragione dello specifico interesse pubblico con essa perseguito e della sua titolarità in capo al comune, ente esponenziale della collettività locale cui tale interesse va riferito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una vicenda concernente la requisizione di un immobile per destinarlo ad abitazione di soggetti privi di dimora, aveva ritenuto legittimata passiva l'amministrazione comunale, atteso che quest'ultima aveva provveduto solo formalmente alla riconsegna del bene, senza, però, liberarlo da cose e persone). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/10/2017).

Cass. civ. n. 144/2020

Nei casi di occupazione acquisitiva o accessione invertita, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al soggetto danneggiato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/10/2014).

Cass. civ. n. 2/2020

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/02/2015).

Cass. civ. n. 34267/2019

Ove si sia verificata l'occupazione appropriativa nell'ambito di un'espropriazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari, rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia relativa all'azione di regresso che un Comune, dopo la definizione transattiva con i proprietari interessati, eserciti nei confronti dell'I.A.C.P., delegato solo alla realizzazione dell'opera, non venendo direttamente in considerazione il rapporto tra amministrazione danneggiante e proprietario del fondo e, quindi, l'esercizio di un pubblico potere, bensì il diverso rapporto interno tra l'ente e l'istituto, nei cui confronti il primo accampa un preteso diritto di credito, adducendo a fondamento non l'esistenza di un atto illecito, ma l'effettuato pagamento integrale di un debito altrui, o di un debito riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità solidale. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 22178/2019

In tema di cronaca politica, l'esercizio del relativo diritto in occasione di un comizio politico non integra di per sé, in presenza dei prescritti presupposti, il reato di diffamazione a mezzo stampa, atteso che il comizio rappresenta il luogo classico ove pubblicamente si confrontano le diverse opinioni pubbliche e le dichiarazioni rese in quel contesto non equivalgono al rilascio di una vera e propria intervista, essendo semmai il detto delitto configurabile a carico dei giornalisti che abbiano pubblicato la notizia senza accertarne la intrinseca veridicità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2017).

Cass. civ. n. 16592/2019

In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice del rinvio aveva riconosciuto la somma di euro 2.500,00 "pro die" ai parenti della vittima politraumatizzata di un incidente stradale rimasta in vita per tre giorni dopo l'evento, sul presupposto che alla presumibile insussistenza di una piena coscienza del danneggiato circa l'approssimarsi del decesso fosse correlata una minore intensità della sofferenza psichica catastrofale, nonostante la Corte di legittimità in sede rescindente avesse ritenuto sussistente tale consapevolezza e considerato irrisorio il risarcimento del danno precedentemente liquidato dai giudici di merito in complessivi euro 1.000,00). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2016).

Cass. civ. n. 16506/2019

Allorchè un'opera artistica riguardi vicende di cronaca ancora in evoluzione, utilizzi i nomi propri delle persone coinvolte ed adotti un taglio al contempo sia narrativo che giornalistico e documentaristico, dovendo darsi prevalenza agli aspetti di tipo informativo rispetto a quelli artistici e creativi, la valutazione dell'esimente della verità putativa deve attenersi ai più stringenti criteri richiesti in tema di esercizio del diritto di cronaca, non limitandosi all'esame dei soli elementi formali ed estrinseci ma estendendo l'analisi anche all'uso di eventuali espedienti stilistici che possono trasmettere agli spettatori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, connotazioni negative sulle persone e sul ruolo dalle stesse rivestito, sicchè ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito solo se non produce un significato ulteriore che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2015).

Cass. civ. n. 16217/2019

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2017).

Cass. civ. n. 10424/2019

In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/02/2016).

Cass. civ. n. 9318/2019

L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a controversia promossa dalla proprietaria di un immobile nei confronti di un comune al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la causa degli allagamenti che interessavano il proprio bene, identificata nell'insufficienza del sistema di raccolta delle acque reflue). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/05/2015).

Cass. civ. n. 2778/2019

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2015).

Cass. civ. n. 1875/2019

Dall'espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto (nella specie un notissimo attore) non discende l'abbandono del diritto all'immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Ne consegue che, nell'ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/02/2016).

Cass. civ. n. 1567/2019

In tema di patologie conseguenti ad infezioni contratte a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, incorre in responsabilità contrattuale, imputabile anche alla struttura sanitaria, il medico che, in mancanza di una situazione di reale emergenza e senza informare adeguatamente il paziente del rischio obiettivo che tale pratica terapeutica presentava, abbia eseguito una trasfusione di sangue a causa della quale il paziente abbia contratto un'infezione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una trasfusione eseguita nel 1990, cui era conseguito il contagio di un neonato con il virus dell'epatite C, aveva desunto la prova che i genitori, se informati, avrebbero negato il consenso alla terapia dall'assenza di prova della necessità della trasfusione). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/10/2013).

Cass. civ. n. 33211/2018

La domanda di risarcimento dei danni per lesione della integrità psicofisica proposta da un dipendente pubblico, per fatti avvenuti in epoca antecedente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui sia dedotta la responsabilità extracontrattuale, ossia una condotta dell'amministrazione potenzialmente lesiva nei confronti della generalità dei consociati e non solo dei propri dipendenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la natura aquiliana, e pertanto la giurisdizione del g.o., affermata dalla sentenza impugnata in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un militare rimasto travolto dalla porta carraia di accesso alla caserma in cui prestava servizio, non potendosi escludere l'ingresso, attraverso quel cancello, anche di persone non legate da rapporto di servizio, come fornitori, familiari o comuni cittadini). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/06/2017).

Cass. civ. n. 32929/2018

Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem", stante la diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché, il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di corruzione in atti giudiziari), con funzione essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa finalizzata al conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse particolare facente capo alle amministrazioni costituitesi parte civile, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a tutelare l'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse pubbliche. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/03/2015).

Cass. civ. n. 32180/2018

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria avanzata dal concessionario di un'area demaniale contigua a quella in cui è stata realizzata un'opera pubblica (nella specie, uno sbancamento operato per la manutenzione della discarica comunale dal quale sono derivate numerose inondazioni marine, con conseguenti danni alle colture) ove, nella prospettazione attorea, fonte del danno non siano né il "se" nè il "come" dell'opera urbanistica progettata o del servizio pubblico da preservare, ma le loro concrete modalità esecutive, trattandosi in tal caso di mere attività materiali lesive di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all'attore di una concessione su bene demaniale, la quale costituisce soltanto la premessa dell'azione risarcitoria promossa. (Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE CATANZARO, 14/03/2018).

Cass. civ. n. 27690/2018

Nei giudizi di risarcimento del danno derivante dall'illecito ascrivibile allo Stato legislatore, anche quando la lesione dei diritti del danneggiato sia stata determinata dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, non opera alcuna preclusione per effetto del giudicato formatosi con tale pronuncia, poiché il principio della responsabilità dello Stato per la violazione dell'ordinamento giuridico comunitario impone il risarcimento del pregiudizio arrecato, ma non la revisione della decisione giurisdizionale che lo ha causato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2016).

Cass. civ. n. 27164/2018

In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa). (Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/11/2015).

Cass. civ. n. 24198/2018

Non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria - a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l'inosservanza, da parte dell'autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l'attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, a fronte dell'ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi aut clam", ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica).

Cass. civ. n. 23197/2018

In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).

Cass. civ. n. 19180/2018

Si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito. In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure difensive o reattive a quella situazione, sempre che rispetto ad essa coerenti ed adeguate.

Cass. civ. n. 12566/2018

L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.

Cass. civ. n. 12564/2018

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.

Cass. civ. n. 10321/2018

Il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima; ne consegue che, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 soltanto in ordine al danno successivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con riguardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi.

Cass. civ. n. 8766/2018

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Cass. civ. n. 2483/2018

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino al punto di interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno quando lo stesso comportamento sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. (Nella fattispecie, da inquadrarsi all'interno dell'art. 2043 c.c., la S.C., accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse omesso di verificare e valutare l'incidenza causale della condotta di una bambina nove anni, caduta da un precipizio situato a cinque metri dalla sede stradale, rispetto alla responsabilità da condotta omissiva colposa dell'ente pubblico territoriale.).

Cass. civ. n. 651/2018

Con riferimento agli interessi pretensivi, l'ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l'ordinamento riserva all'istanza di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, essendo necessario che egli sia titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità, di un esito favorevole.

Cass. civ. n. 30922/2017

In tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell'una rispetto all'altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Cass. civ. n. 27800/2017

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.

Cass. civ. n. 27524/2017

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalità giuridica); in particolare, in caso di danno alla salute, qualora il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone già affetto da invalidità per disturbi psichici, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ridotto la responsabilità del conducente, ma escluso dal novero dei danni risarcibili l’invalidità di cui la vittima, comunque, sarebbe stata portatrice anche se non fosse stata investita).

Cass. civ. n. 25644/2017

Nell'ipotesi di un contratto di appalto pubblico divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte dell’organo di controllo, la P.A. è tenuta al risarcimento del danno per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario, qualificandosi tale responsabilità come "da contatto qualificato" tra le parti, assimilabile anche se non coincidente con quella di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione da parte dell'amministrazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione che ha comportato la lesione dell’affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità dell’aggiudicazione. Ne consegue, pertanto, l’applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell’illecito e che è da considerarsi interrotto a seguito dell’impugnazione da parte del privato dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo, purché la P.A., chiamata a risarcire il danno, sia stata parte del processo amministrativo.

Cass. civ. n. 22801/2017

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, ognuno di questi deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura abbia contribuito al verificarsi del danno, sia che abbia operato come concausa, sia che abbia dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando soltanto un aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli.

Cass. civ. n. 92/2017

In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto egualmente responsabili del danno subito dai creditori di un fallimento sia il curatore, per non avere compilato il modulo di autorizzazione al prelievo anche con le generalità dell’effettivo beneficiario del pagamento, sia la banca presso la quale era depositato l’attivo realizzato dalla procedura, per avere indebitamente consegnato ad un collaboratore del curatore un assegno poi pagato a soggetto non creditore).

Cass. civ. n. 47/2017

In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.

Cass. civ. n. 24295/2016

Ove sia fatta valere, a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A., la lesione di un interesse pretensivo, - concretantesi, nel caso di specie, nella preclusione della possibilità di partecipazione a gare pubbliche per la illegittima mancata iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale costruttori per le categorie di lavori ed importi indicati - occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato ed in via presuntiva e probabilistica, la sussistenza "ex ante" di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili; l'accertamento e la liquidazione di tale perdita va condotta in via equitativa ed il giudice deve dare conto del processo logico e valutativo seguito.

Cass. civ. n. 21931/2015

In tema di responsabilità della P.A. per attività provvedimentale, l'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'illegittimità dell'atto amministrativo è insufficiente a fondare la domanda risarcitoria nei confronti dell'amministrazione, essendo a tal fine necessario verificare se l'evento dannoso sia imputabile ad un comportamento quantomeno colposo di quest'ultima, che è escluso ove la condotta della P.A. risponda ad una prassi consolidata, avallata da normativa regolamentare e da precedenti giurisprudenziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, nel rigettare la domanda, aveva escluso la colpa della P.A. che, nel concedere l'autorizzazione all'apertura di un bar ad una distanza viaria da analogo esercizio commerciale calcolata dai "centri porta" anziché già dai muri perimetrali - criterio ritenuto illegittimo dal G.A. - si era tuttavia attenuta ad una prassi avallata da precedenti giurisprudenziali, nonché dalla normativa regolamentare che essa stessa si era data).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost., laddove subordina - diversamente da quanto avviene in materia di appalti pubblici, in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia, 30.9.2010, causa 314/09) nell'interpretazione della direttiva 89/665/CEE - il risarcimento del danno per attività provvedimentale illegittima della P.A. alla verifica della sussistenza di un comportamento quantomeno colposo dell'amministrazione, stante la specificità della disciplina europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti e del peculiare rilievo di tale settore nell'ottica del corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.

Cass. civ. n. 20932/2015

In tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui un datore di lavoro aveva agito nei confronti del responsabile, e del suo assicuratore, di un sinistro stradale, nel quale aveva perso la vita un proprio dipendente, per essere risarcito del danno, pur non prevedibile secondo le regole statistiche della causalità, costituito dai maggiori contributi assicurativi successivamente richiesti dall'Inail in conseguenza del numero e dell'entità degli infortuni sul lavoro verificatasi nella sua impresa o a carico di essa).

Cass. civ. n. 18877/2015

L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una pioggia di eccezionale intensità non potesse integrare il caso fortuito in relazione allo smottamento di un fondo, in quanto nella produzione di tale evento avevano concorso fattori causali preesistenti, quali l'assenza di canali di scolo e una profonda aratura alla quale esso era stato, poco prima, sottoposto).

Cass. civ. n. 17294/2015

In tema di risarcimento danni da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 39 del 1977, con riferimento a tutti i redditi da esse desumibili, dovendosi pertanto considerare sia quelli derivanti dall'attività svolta dal danneggiato come singolo professionista, che quelli derivanti dall'attività svolta in forma associata.

Cass. civ. n. 11794/2015

In tema di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, ove sia accolta la corrispondente domanda proposta dal partecipante alla gara illegittimamente pretermesso, questi ha diritto all'integrale ristoro dei danni subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che, se la gara si fosse svolta regolarmente, ne sarebbe risultato vincitore. Nella loro quantificazione, peraltro, il giudice dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto nel liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l'attività professionale, il mancato incremento del "curriculum" professionale).

Cass. civ. n. 2758/2015

In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo come la ricorrente, a seguito dell'infortunio, non potesse più svolgere le mansioni di agente di pubblica sicurezza stradale, aveva escluso il risarcimento da invalidità specifica, sul presupposto che l'interessata potesse svolgere attività e mansioni diverse rispetto a quelle precedenti, omettendo però di considerare che la ricorrente aveva documentato di avere, dapprima, richiesto di essere assegnata a lavoro alternativo, senza esito, e di essere stata, poi, licenziata per accertata inidoneità).

Cass. civ. n. 26277/2014

Nel caso in cui una P.A. (nella specie, un Comune) sia chiamata a rispondere ex art. 2043 cod. civ. per illegittimo esercizio della funzione pubblica (nella specie, per illegittimo annullamento di una licenza edilizia precedentemente rilasciata), il giudice è chiamato ad accertare d'ufficio, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, anche se la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buon andamento sia stata determinata da un errore scusabile nell'applicazione della legge (in ipotesi, l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Tale errore non è, pertanto, annoverabile tra le cause di giustificazione, incidenti sulla mera antigiuridicità del fatto, sicché la relativa allegazione, in assenza di un'espressa previsione di legge, non può essere qualificata come eccezione in senso stretto.

Cass. civ. n. 25733/2014

Le somme liquidate dall'INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita capitalizzata ex art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell'INAIL ed esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi.

Cass. civ. n. 24204/2014

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale, ed autonomo, rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, il giudice, accertata l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c. p., deve procedere, anche con ricorso a criteri equitativi, alla valutazione della causalità giuridica di ogni singola concausa, si da delimitare l'obbligo risarcitorio dell'autore della condotta, con esclusione delle conseguenze dannose determinate dal fortuito. (Nella specie, relativa all'investimento di pedone affetto da morbo di Alzheimer, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di secondo grado ha valutato, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, l'incidenza concorrente di detta patologia con la causa lesiva costituita dal sinistro, apprezzando l'evoluzione propria della malattia, nonché il suo aggravamento in ragione delle lesioni conseguenti al sinistro stradale).

Cass. civ. n. 24197/2014

In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al "petitum" e alla "causa petendi", non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (Fattispecie relativa ad una domanda proposta contro il gestore di un tratto autostradale, quale responsabile del sinistro cagionato dalla presenza di detriti sulla sede stradale).

Cass. civ. n. 23426/2014

In materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito "iure proprio" dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile.

Cass. civ. n. 23170/2014

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità. Ne consegue che il criterio di imputazione della responsabilità non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. (Omissis).

Cass. civ. n. 21408/2014

La P.A. è responsabile per il fatto illecito dei propri dipendenti se sussista un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando il dipendente non abbia agito quale privato per fini esclusivamente personali ed estranei all'amministrazione di appartenenza, ponendo in essere una condotta ricollegabile, anche solo indirettamente, alle attribuzioni proprie dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna della P.A. a risarcire il danno cagionato da un agente di polizia che, coinvolto in una discussione animata all'interno di un luna park e fuori dall'attività di servizio, esplodeva un colpo con la pistola di ordinanza ferendo una delle persone con le quali era intercorso il diverbio).

Cass. civ. n. 21396/2014

In materia di fatto illecito extracontrattuale, il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero - per l'identità di risultato - sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.

Cass. civ. n. 13537/2014

In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile.

Cass. civ. n. 4439/2014

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 2422/2014

Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri.

Cass. civ. n. 759/2014

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia.

Cass. civ. n. 28460/2013

La responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (cosiddetto obbligo del "neminem laedere"), di cui è espressione l'art. 2043 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la corresponsabilità di un Comune nella determinazione dei danni derivati dal crollo di un fabbricato, sul presupposto che l'ente locale – sebbene non fosse tenuto, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, ad un controllo involgente i profili di staticità e la sicurezza delle costruzioni – aveva assentito ad un'attività costruttiva destinata a svolgersi in un contesto territoriale di cui era nota la franosità e l'instabilità, omettendo di verificare – in contrasto con la sua posizione di ente esponenziale del territorio e in violazione della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 – la concreta edificabilità dei terreni e di prescrivere le misure idonee ad evitare pericoli di franamento e, di conseguenza, del crollo degli edifici sugli stessi costruiti).

Cass. civ. n. 23933/2013

In tema di responsabilità aquiliana, nella comparazione delle diverse concause, nessuna delle quali appaia del tutto inverosimile e senza che una sola assuma con evidenza una efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto alle altre nella determinazione dell'evento. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui si sostenga l'esistenza d'un nesso causale tra la condotta posta in essere da organi della P.A. per il depistaggio di indagini giudiziarie, avviate a seguito di un disastro aereo, e il danno da fallimento della compagnia aerea proprietaria del velivolo coinvolto nel disastro, la cui immagine si lamenta essere stata lesa dal depistaggio finalizzato ad avvalorare la tesi del cedimento strutturale dell'aereo e dell'inaffidabilità tecnica e commerciale della compagnia, è incongruo limitarsi ad attribuire alla situazione di preesistente dissesto finanziario – desunto dalla revoca della concessione di volo intervenuta sei mesi dopo il disastro – la causa del fallimento della società, e del danno da questo derivante, essendo invece necessario comparare le concause, verificando in concreto se la situazione di irrecuperabile dissesto fosse effettivamente preesistente al disastro aereo, oppure se uno stato debitorio non patologico per una compagnia aerea si sia aggravato in modo decisivo proprio per la riconosciuta attività di depistaggio con discredito commerciale.

Cass. civ. n. 23915/2013

In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso. Ne consegue che, per escludere la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, per i danni derivanti dall'impianto di riscaldamento non ancora completato, è sufficiente che gli appaltanti – danneggiati, mettano in funzione l'impianto non concluso e fuori dalla custodia dell'appaltatore, trovandosi all'interno dell'abitazione rimasta nella disponibilità esclusiva dei danneggiati.

Cass. civ. n. 22585/2013

L'affermazione della responsabilità aquiliana degli enti pubblici per il fatto di funzionari e dipendenti presuppone che sia stata accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di (almeno) una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente rilevante con l'ente stesso (amministratori, funzionari o dipendenti), le quali, per la posizione di "protezione" rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito.

Cass. civ. n. 21255/2013

In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica.
In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare – in applicazione del criterio del "più probabile che non" – il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica.
Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da "chance" perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa – e migliore – possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non".

Cass. civ. n. 12401/2013

In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l'individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale.

Cass. civ. n. 4043/2013

In tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere.

Cass. civ. n. 2637/2013

Il risarcimento del danno da fatto illecito può derivare solo da comportamenti ritenuti illeciti e sanzionabili nel momento in cui si pone in essere la condotta, in quanto nessuno può essere assoggettato a sanzione in relazione a comportamenti che la legge non considerava illeciti al tempo in cui il soggetto ha agito. (Principio enunciato con riferimento a condotte poste in essere prima della data di deposito di sentenze della Corte di giustizia CE, che prevedevano un aggravamento della responsabilità rispetto alla disciplina in vigore alla data in cui erano stati posti in essere i comportamenti allegati a fondamento della domanda risarcitoria).

Cass. civ. n. 13693/2012

L'affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto. Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno.

Cass. civ. n. 9528/2012

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale.

Cass. civ. n. 7531/2012

Quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto la capacità di guadagno, il conseguente danno patrimoniale può essere liquidato dal giudice ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale anche quando il danneggiato non abbia provato l'entità del reddito perduto, costituendo tale criterio una soglia minima del risarcimento.

Cass. civ. n. 7272/2012

Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio.

Cass. civ. n. 4253/2012

In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.

Cass. civ. n. 4172/2012

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento ed eziologicamente connesso ad un comportamento della p.a. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità. Ne consegue che l'annullamento dell'atto lesivo (nella specie il provvedimento di contestazione di violazioni in materia di pesca, poi annullato dall'autorità giudiziaria a seguito della normativa sopravvenuta) non è sufficiente ad integrare il fondamento di una domanda risarcitoria, dovendosi indagare anche sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella condotta della p.a.

Cass. civ. n. 3876/2012

In tema di risarcimento del danno, affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, senza che sia astrattamente configurabile per il solo fatto che il preteso responsabile abbia posto in essere un'attività lecita, dalla quale siano derivati al terzo pregiudizi che questi, con l'uso dell'ordinaria diligenza nella cura del proprio bene danneggiato, avrebbe potuto evitare. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto il convenuto responsabile delle infiltrazioni di acqua piovana causate dalla rimozione di una tettoia di copertura, posta all'interno di un'area di sua proprietà esistente nello spazio fra i fabbricati abitativi delle due parti, non potendosi considerare in sé atto lesivo l'esecuzione di detta opera astrattamente legittima, né rimproverare il proprietario dell'area prima coperta, in mancanza di eventuali specifici obblighi, per la mancata adeguata impermeabilizzazione del relativo pavimento).

Cass. civ. n. 2085/2012

In tema di responsabilità per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. (Nella specie, relativa al danno riportato dal dipendente di un'impresa scivolato sui gradini di una scala priva di corrimano, la cui istallazione è obbligatoria ex art. 16 del d.p.r. n. 547 del 1955, la Corte, cassando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che l'onere della prova fosse stato assolto dal danneggiato con la dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto).

Cass. civ. n. 29736/2011

In tema di responsabilità civile della P.A. l'omessa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria evidenzia di per sé l'esistenza dell'elemento soggettivo, atteso che la condotta lesiva è stata posta in essere da un operatore qualificato tenuto a conoscere il sistema delle fonti. Ne consegue che solo la deduzione dell'inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo all'agente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto l'abuso di posizione dominante nella condotta tenuta dall'Agenzia del territorio nei confronti di una società commerciale, per non avere fornito le informazioni contenute in pubblici registri detenuti in regime di monopolio legale, in applicazione della normativa interna contrastante con quella comunitaria).

Cass. civ. n. 24408/2011

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle cause naturali e a volte alle cause umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate alla produzione di uno stesso evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una propria causa; in tale eventualità, pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va addebitato per intero o alla causalità naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere all'attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del conseguente obbligo di risarcimento del danno. (Nella specie, le S.U. hanno, sul punto, confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo cui – in presenza di danni causati da esondazioni del fiume Tevere, riconducibili in alcuni casi alla natura dei luoghi e negli altri casi alla costruzione di una diga per il funzionamento di un impianto idroelettrico – la società titolare di detto impianto doveva rispondere dei danni in misura dell'80 per cento, mentre il restante 20 per cento era da attribuire alla formazione spontanea di un isolotto nell'alveo del fiume).

Cass. civ. n. 22508/2011

In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata emessa dal giudice di pace, affermando che questi, ricollegando il risarcimento del danno per illegittima sospensione della patente di guida al solo elemento oggettivo della illegittimità dell'ordinanza, in difetto di allegazione e prova in relazione all'elemento soggettivo della P.A. e ai concreti profili di danno effettivamente patito, aveva violato i principi informatori della materia).

Cass. civ. n. 21170/2011

In tema di responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, sempre che il privato non deduca espressamente la violazione degli obblighi comportamentali sorti da un "contatto amministrativo qualificato", il diritto al risarcimento del danno ha attuazione diversa a seconda della natura dell'interesse legittimo: infatti, quando esso è oppositivo, occorre accertare se l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto al risarcimento per il mancato rilascio di una concessione edilizia, nonostante l'annullamento del diniego da parte del giudice amministrativo, osservando che il provvedimento permissivo non poteva essere rilasciato e che, quindi, il bene della vita richiesto non era comunque realizzabile, perché impedito dallo strumento urbanistico comunale).

Cass. civ. n. 19458/2011

L'Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione. (Nella fattispecie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha escluso la colpa dell'Amministrazione sia per la iscrizione provvisoria a ruolo di un terzo dell'imposta dovuta in base ad accertamento non definitivo, poi annullato dal giudice tributario, costituendo l'iscrizione un atto dovuto ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. n. 602 del 1973, sia per la richiesta della concessione di garanzia ipotecaria, al fine di sospendere la riscossione dell'imposta, apparendo tale cautela giustificabile per l'elevato importo del credito).

Cass. civ. n. 19315/2011

Con riferimento alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, sono violati i principi informatori della responsabilità aquiliana, che ricollegano il risarcimento alla necessaria sussistenza di un danno inferto a causa di un comportamento antigiuridico, qualora, annullata in sede giurisdizionale la cartella esattoriale in relazione alla quale sia stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo, di cui sia stato comunicato il preavviso, il giudice ritenga sussistente la responsabilità del concessionario per non aver revocato tale provvedimento e lo condanni al risarcimento del danno, pur dando conto, in sentenza, che nella specie il fermo non è mai stato eseguito.

Cass. civ. n. 15991/2011

La disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del "più probabile che non"), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum".
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio.

Cass. civ. n. 15709/2011

In tema di responsabilità civile, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in relazione ai danni subiti da un'allieva infortunatasi a scuola nel corso della lezione di educazione fisica durante un esercizio ginnico, non avevano compiutamente valutato la possibilità dell'insegnante di avvedersi dell'anomalia nell'esecuzione dell'esercizio e di intervenire per evitare od attenuare le conseguenze dell'errore dell'allieva).

Cass. civ. n. 13614/2011

La lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso in fatto l'esistenza di un danno risarcibile in un caso in cui minore, a causa dell'omesso rilascio del nulla-osta dovuto, era stato iscritto a scuola con quattro mesi di ritardo, frequentando, tuttavia, nel contempo, di fatto le lezioni).

Cass. civ. n. 12408/2011

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.

Cass. civ. n. 12278/2011

Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente "more uxorio" ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrano la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale.

Cass. civ. n. 5120/2011

L'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti della legge e dal principio primario del "neminem laedere", di cui all'art. 2043 c.c.; è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Ne consegue che è correttamente motivata la sentenza di merito la quale condanni l'amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per avere, nonostante le diffide, tardivamente annullato, in sede di autotutela, e solo a seguito di ulteriori sollecitazioni del commercialista del contribuente, un atto impositivo illegittimamente emesso, così causando al contribuente medesimo un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per essersi rivolto al detto professionista e per essere stato costretto a recarsi più volte a colloquio presso gli uffici dell'amministrazione.

Cass. civ. n. 25395/2010

In tema di azione avanti all'A.G.A. tendente ad ottenere, nei confronti della P.A., il risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, il principio della non necessità della pregiudiziale impugnativa del provvedimento amministrativo, già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, è confermato dall'art. 30 del d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo) secondo cui: a) l'azione di condanna della P.A. può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma (comma 1); b) può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria (comma 2); c) la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3).

Cass. civ. n. 16392/2010

Il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro ad una casalinga che aveva patito una deviazione del setto nasale).

Cass. civ. n. 16123/2010

In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova `oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.

Cass. civ. n. 13830/2010

In tema di responsabilità civile, affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale. (Nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad un soggetto che, alla guida della sua auto, era stato trafitto da una sbarra di ferro posta in corrispondenza dell'accesso all'argine di un fiume, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della P.A. che aveva la custodia, cura e manutenzione dell'argine e degli impianti e dispositivi ad essi inerenti, essendo stato accertato sia che il divieto di transito era stato apposto per impedire di accedere alle sommità arginali del fiume utilizzandole come strada e non per impedire di avvicinarsi alla sbarra, posta dopo il cartello e priva di un sistema di fissaggio che, se adottato, sarebbe stato idoneo ad impedire l'evento, sia che la mobilità di tale sbarra era stata la causa esclusiva dello sfondamento del parabrezza dell'auto, sicché la trasgressione del conducente al divieto di transito era degradata a mera occasione dell'evento).

Cass. civ. n. 13431/2010

In tema di risarcimento del danno, i postumi d'invalidità personale di piccola entità (c.d. micropermanente) - in quanto non superiori al 10 per cento - non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma riguardando la menomazione del bene salute possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico, salva la prova contraria, fondata su specifiche circostanze, che essi abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale, il quale, però, non può essere allegato con argomentazioni apodittiche ed astratte e, come tali, inammissibili.

Cass. civ. n. 10074/2010

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali; trattandosi di minore, il risarcimento di tale danno andrà calcolato sulla base di una previsione della sua futura attività lavorativa, da compiersi tenendo conto degli studi effettuati e delle sue inclinazioni, nonché della posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza.

Cass. civ. n. 7352/2010

In tema di accertamento probatorio, qualora l'accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un'attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l'accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma si inserisce nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l'idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario. (Nella specie, relativa ad una controversia per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione alle fibre di amianto, nella quale il CTU aveva escluso che una probabilità inferiore al 95 per cento fosse idonea a consentire di affermare, con ragionevole certezza scientifica, il superamento per un periodo ultradecennale del grado di esposizione all'amianto fissato dalla legge, il giudice di merito aveva interpretato tale conclusione, di per sé contestata solo in via astratta dai ricorrenti, nel senso che le mansioni svolte dai lavoratori avevano comportato una esposizione minore rispetto ai colleghi di lavoro; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che la sentenza fosse connotata da illogicità).

Cass. civ. n. 5561/2010

In tema di responsabilità civile della P.A., l'imputazione della responsabilità può discendere dall'adozione e dall'esecuzione di un atto illegittimo in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, ma non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa in relazione alla normativa applicabile, ovvero sulla base della valutazione della colpa del funzionario agente riferita ai parametri della negligenza e dell'imperizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la responsabilità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i danni subiti da un docente in conseguenza di un provvedimento di divieto dell'esercizio della libera professione di ingegnere annullato in sede di ricorso gerarchico, pur essendo stato accertato che la revoca dell'autorizzazione alla libera professione era stata adottata in base a comportamenti del docente che avevano causato la reazione del preside intesa a tutelare le esigenze dell'insegnamento e comportato anche l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'insegnante).

Cass. civ. n. 4326/2010

Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la lesione dell'interesse pretensivo al conseguimento di un'autorizzazione amministrativa, deve valutarsi - mediante un giudizio prognostico - la fondatezza o meno dell'istanza della parte sulla base della normativa applicabile, così da riconoscere il risarcimento solo se la richiesta di autorizzazione, secondo un criterio di normalità, che dà fondamento ad un oggettivo affidamento, sarebbe stata accolta; conseguentemente, la responsabilità della P.A. non può derivare automaticamente dall'annullamento dell'atto di diniego da parte del giudice amministrativo, dovendo invece essere accertata la colpa dell'Amministrazione come apparato, la quale sussiste quando l'atto assunto come lesivo viola le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che il giudice ordinario valuta come limiti esterni alla discrezionalità. (Nella specie, relativa al diniego di autorizzazione alla installazione di un cartellone pubblicitario, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il risarcimento anche in considerazione di un parere negativo della Soprintendenza e della circostanza che il contratto per lo sfruttamento pubblicitario del cartellone, della cui mancata esecuzione la società richiedeva il ristoro, era stato stipulato nonostante la conoscenza del predetto parere, e prevedeva la risoluzione "ipso iure", per l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione).

Cass. civ. n. 2360/2010

In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente un decesso derivato da incidente stradale occorso su un'autostrada e concretizzatosi nell'uscita di un autoveicolo da carreggiata priva di guard-rail e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo con arresto della sua corsa in un raccoglitore di acqua piovana posto a soli otto metri dalla carreggiata stessa e privo di protezione, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva escluso la responsabilità della società concessionaria dell'autostrada, sul presupposto che il conducente avesse comunque mancato di tenere una velocità adeguata - affermando che la marcia in autostrada giustifica una velocità necessariamente sostenuta e che il raccoglitore dell'acqua piovana, soprattutto se posto vicino alla carreggiata, deve essere munito di idonea protezione).

Cass. civ. n. 698/2010

La P.A. può essere riconosciuta responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo (nella specie, un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate) nell'esercizio del potere di autotutela, ove un siffatto comportamento abbia cagionato un danno al privato (nella specie, consistente nelle spese, non solo legali, sostenute per proporre il ricorso avverso il provvedimento illegittimo), giacché tale danno deriva dallo stesso atto illegittimo, mentre l'esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. si configura soltanto come il mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti. Infatti, la sussistenza del requisito dell'ingiustizia del danno non può essere esclusa in ragione di una pretesa indebita interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, giacché si tratta unicamente dell'accertamento, rimesso al giudice del merito, degli effetti pregiudizievoli causati dall'atto illegittimo, per non esser la RA. tempestivamente intervenuta ad evitarli tramite i mezzi che la legge ad essa attribuisce.

Cass. civ. n. 4/2010

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui concause naturali non imputabili al danneggiante concorrano con il comportamento di quest'ultimo nella determinazione dell'evento dannoso, deve ritenersi che l'autore della condotta illecita sia responsabile per intero di tutte le conseguenze da essa scaturenti secondo un rapporto di consequenzialità ordinaria, poiché, in tale ipotesi, non si può operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa (difettando il presupposto di una pluralità di comportamenti umani colpevoli); tuttavia, qualora, configurandosi il suddetto concorso causale (in tutte le sue componenti, umane e naturali) con l'insorgenza dell'evento dannoso, si accerti che il danneggiato già presentava condizioni e/o postumi patologici di qualsiasi origine e natura, di questi non si deve tener conto ai fini della liquidazione dei danni, trattandosi di condizioni non direttamente causate dalla condotta del danneggiante.

Cass. civ. n. 26514/2009

Nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. Ne consegue che incorre nella violazione di un principio informatore in tema di responsabilità civile il giudice di pace che nel giudizio di equità promosso per il risarcimento del danno da pubblicità ingannevole relativo ad una marca di sigarette - riconosca il produttore responsabile sia a titolo extracontrattuale che a titolo contrattuale.

Cass. civ. n. 25236/2009

In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità – in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità in egual misura del datore di lavoro e dell'ente previdenziale nei confronti del lavoratore che, avendo avuto dai detti soggetti l'erronea assicurazione della maturazione del diritto al pensionamento, aveva chiesto il collocamento a riposto in difetto dei requisiti contributivi utili per la maturazione della pensione).

Cass. civ. n. 15895/2009

In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente. (Nella specie, in virtù dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto insindacabile il rigetto, contenuto nella sentenza impugnata, della domanda di risarcimento dei danni di cui all'art. 2043 c.c., proposta nei confronti del vettore per la perdita di un piego che recava la dizione "stampati", sul rilievo che non era ragionevolmente opinabile che il vettore potesse, anche usando una straordinaria diligenza, supporre che nella busta non erano contenuti "stampati", ma "atti giudiziari" di estrema importanza, il cui mancato recapito aveva determinato la decadenza dell'impugnazione di una sentenza).

Cass. civ. n. 11048/2009

Nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali è inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve o da micro-permanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con D.M. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia verificato in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l'11 settembre 2003. Il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 2056.c.c., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l'applicazione. In mancanza di tale accordo, il giudice del merito è tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati.

Cass. civ. n. 10285/2009

In tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall'Aereolinee Italia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, dell'Interno e delle Infrastrutture, pur ammettendo l'esistenza di precise norme giuridiche che imponevano al Ministero della Difesa di assicurare l'obbligo della sicurezza dei cieli e di impedire l'accesso ad aerei non autorizzati, ha ritenuto necessario, ai fini della condanna, che sussistesse in capo a detti organi la conoscenza del fatto che nei cieli circolassero aerei pericolosi, posto che la presumibile presenza di detti aerei era proprio ciò che l'adempimento dell'obbligo di sorveglianza, omesso nella specie, mirava ad evitare).

Cass. civ. n. 975/2009

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, cosa da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale.

Cass. civ. n. 26925/2008

In tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza. (Nella specie, all'erronea comunicazione al lavoratore del numero dei contributi versati, apparentemente sufficienti al conseguimento della pensione, erano seguite le dimissioni del lavoratore; l'Inps, convenuto per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore per l'erronea comunicazione, aveva imputato l'errore a registrazioni nell'archivio magnetico non corrispondenti alla documentazione di supporto).

Cass. civ. n. 25028/2008

In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non") nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata di rigetto della domanda di risarcimento dei danni provocati alla mobilia e alle suppellettili dell'appartamento condotto in locazione dagli attori dall'incendio sviluppatosi nell'appartamento soprastante, rispettivamente di proprietà e condotto dai convenuti, evidenziando che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto sussistente il caso fortuito, in quanto, in base alla consulenza tecnica, l'incendio in questione era stato di origine dolosa perché causato da un terzo rimasto ignoto entrato dalle finestre, lasciate aperte dalla convenuta, durante l'assenza della medesima, circostanza quest'ultima, peraltro, che non poteva ritenersi concausa dell'incendio cagionato dal terzo ignoto, in quanto la chiusura degli infissi non avrebbe certo scoraggiato chi voleva appiccare il fuoco).

Cass. civ. n. 25016/2008

La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, la responsabilità contrattuale dell'alienante può concorrere con quella extracontrattuale del successivo acquirente quando il danneggiato provi o la dolosa preordinazione volta a frodarlo o comunque la compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nella violazione degli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente.

Cass. civ. n. 23846/2008

In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere "cosa fare", nell'ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell'esito.

Cass. civ. n. 23725/2008

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento, mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici. (Nella specie la S.C. ha confermato
sul punto la sentenza impugnata nella parte in cui aveva, appunto, escluso che la ricorrente, che aveva contratto matrimonio canonico privo di effetti civili con la vittima, potesse vantare diritti risarcitori per la morte dell'uomo, essendo mancata la prova dell'esistenza di una relazione tendenzialmente stabile e di una mutua assistenza morale e materiale tra i due).

Cass. civ. n. 12455/2008

In tema di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, l'accertata illegittimità della condotta della P.A. o di suo organi, derivante dal ritardo, dall'inerzia o dalla mancata istruzione del procedimento, che si traducono nella violazione dell'obbligo di portarlo comunque a compimento (in modo favorevole o sfavorevole per l'istante), non è sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità aquiliana, occorrendo altresì che risulti danneggiato l'interesse, al bene della vita al quale è correlato l'interesse legittimo dell'istante, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo. In riferimento al rilascio di una concessione edilizia, l'accertamento di tale interesse implica un giudizio prognostico sulla fondatezza dell'istanza, da condursi in riferimento alla normativa di settore ed agli elementi offerti dall'istante, onde stabilire se costui fosse titolare di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di un Comune per il rifiuto della concessione edilizia richiesta per la realizzazione di un parcheggio interrato, ritenendo non configurabile un'aspettativa giuridicamente tutelata dell'istante, in quanto l'autorizzazione a tal fine concessa dal consiglio comunale ed il parere favorevole emesso dalla commissione edilizia erano subordinati all'adozione ed all'approvazione del piano regolatore generale).

Cass. civ. n. 11917/2008

Il principio in forza del quale gli atti e comportamenti di un pubblico dipendente non sono riferibili all'amministrazione, se dettati da fini assolutamente estranei ad essa e non legati da un nesso di necessaria occasionalità con le funzioni del dipendente stesso, opera nel campo dell'illecito aquiliano e non è estensibile al diverso caso della responsabilità per inadempimento contrattuale, ove l'imputazione all'amministrazione dell'atto del dipendente incontra i soli limiti derivanti dalle norme di legge e dai patti che regolano il relativo contratto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva addebitato alla P.A. l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di assicurare e garantire la regolarità del gioco del lotto e dell'estrazione ad esso relativa, essendo stato accertato in sede penale che l'estrazione cui si riferiva la giocata effettuata dall'attore era stata «truccata» da alcuni dipendenti pubblici incaricati delle operazioni di sorteggio).

Cass. civ. n. 864/2008

Nel caso che un dipendente della P.A. abbia commesso un atto illecito e si accerti che ciò è avvenuto in quanto i superiori gerarchici del dipendente stesso hanno omesso di emanare le direttive opportune per prevenire la commissione, da parte dei lavoratori ad essi subordinati, di atti come quello predetto (vigilando poi sull'applicazione delle direttive medesime), è configurabile la responsabilità diretta della P.A. per il comportamento omissivo di detti superiori, sussistendo sia la riferibilità di tale atto alla stessa P.A. (una volta assodato che nella fattispecie concreta la predetta emanazione rientrava tra i compiti di chi aveva funzioni dirigenziali nella struttura amministrativa in questione), sia l'esistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento omissivo di detti superiori e l'evento dannoso (una volta accertato che nel caso concreto senza l'omissione in questione non si sarebbe realizzato l'atto illecito del dipendente subordinato direttamente produttivo del danno) in base alla regola secondo cui causa causae est causa causati. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità diretta della P.A. in ordine alla morte di un carabiniere ausiliario causata da un colpo di arma da fuoco sparato imprudentemente da altro carabiniere ausiliario per indurre il primo a partecipare ad una partita di pallavolo, stante il comportamento illecito dei superiori gerarchici del carabiniere, che aveva esploso il colpo, consistito nel non aver dato le opportune direttive ed istruzioni in ordine agli adempimenti riguardanti la custodia e l'uso delle armi alla fine del servizio, vigilando poi sulla loro applicazione).

Cass. civ. n. 576/2008

In tema di responsabilità civile aquiliana —nella quale vige, alla stregua delle regole di cui agli artt. 40 e 41 c.p., il principio dell'equivalenza delle cause temperato da quello della causalità adeguata — il nesso di causalità consiste anche nella regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non» ne consegue che — sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico — il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Cass. civ. n. 26527/2007

Deve escludersi la responsabilità dello Stato nei confronti di terzi per i danni causati dal comportamento colposo o doloso di un dipendente quando il fatto lesivo è commesso al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni e per finalità estranee o contrarie ad esse, dovendo essere accertato che tra l'espletamento delle mansioni inerenti il servizio e il fatto produttivo del danno vi sia un nesso di occasionalità necessaria, idoneo quanto meno ad averne agevolato in modo decisivo la realizzazione. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità del Ministero dell'Interno per l'aggressione compiuta da un agente di polizia nei confronti di un terzo fuori dell'orario di lavoro e non nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenendo irrilevante la successiva redazione di una relazione di servizio giustificativa del fatto).

Cass. civ. n. 22370/2007

In tema di gara ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione in favore di chi abbia presentato un'offerta anomala per eccesso di ribasso, non è preclusa dall'art. 21, comma 1 bis, legge 11 febbraio 1994 n. 109 (e neppure dall'art. 82 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 che lo ha sostituito), ma deve essere congruamente motivata, nel rispetto della regola di buona amministrazione che impone alla P.A. di dare conto delle sue scelte tra diversi aspiranti a contrarre e di indicare le ragioni per cui l'offerta dell'aggiudicatario è la più conveniente. Quando ciò non accada, viene leso l'interesse legittimo (pretensivo) allo svolgimento di una corretta gara di cui sono titolari i partecipanti non vincitori, i quali possono agire per far valere la responsabilità aquiliana dell'amministrazione ed ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla c.d. perdita di chances cioè dal venir meno, per effetto della condotta non jure della stazione appaltante, dell'occasione di ottenere l'utilità patrimoniale conseguibile con la gara. (Principio affermato dalla Suprema Corte, in applicazione dei principi formulati nella sentenza delle SS.UU. n. 500 del 1999, in relazione a controversia introdotta prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 80 del 1998).

Cass. civ. n. 21619/2007

Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) — la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla «certezza») — consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso; secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del «più probabile che non» esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza). (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il nesso causale tra il comportamento omissivo del sanitario che aveva ritardato di inviare il paziente presso un centro di medicina iperbarica e l'aggravamento delle lesioni subite dal paziente che probabilmente avrebbe potuto essere evitato).

Cass. civ. n. 20986/2007

Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente — responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica — deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione — o addirittura contrario ai fini che essa persegue — ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A. (Nella specie, il giudice di merito aveva condannato la P.A. ritenendo riconducibile alle finalità istituzionali della stessa il comportamento di un vigile urbano che, intervenuto per fermare alcuni giovani che stavano scavalcando il muro di cinta di uno stadio, aveva percosso uno di essi con schiaffi e calci e poi lo aveva ucciso con un colpo di pistola; la S.C. ha cassato la sentenza impugnata poiché il giudice di merito non aveva accertato se il vigile, la cui condotta nella fase iniziale era connessa all'espletamento del compito istituzionale di controllo sull'ordine pubblico, avesse successivamente agito, come dimostrato dalle parole rivolte nei suoi confronti: «se non te le ho date ieri te le do ora» per un fine strettamente personale ed egoistico assolutamente estraneo alle attività della P.A., così dando sfogo al risentimento provocato da un diverbio con quel giovane avvenuto il giorno precedente).

Cass. civ. n. 19357/2007

Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.
Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette «micropermanenti»), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad adeguata motivazione, aveva escluso che le lesioni subite dal danneggiato in sinistro stradale — determinanti un'incapacità lavorativa specifica dell'uno per cento — fossero idonee a ripercuotersi negativamente nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal medesimo svolta e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi).

Cass. civ. n. 15233/2007

Chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato ma solo della titolarità della situazione sostanziale che è oggetto del rapporto giuridico controverso, poiché anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, con motivazione logica e quindi insindacabile in sede di legittimità, aveva escluso la titolarità del diritto al risarcimento in capo alla parte che lamentava i danni provocati alla sua casa, in conseguenza di lavori in corso).

Cass. civ. n. 14845/2007

A norma dell'art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, anche nel caso in cui il defunto avesse appena intrapreso una attività professionale remunerata; in questo caso, ad essi spetta il risarcimento del danno patrimoniale futuro, sulla base di una valutazione equitativa circostanziata ed a carattere satisfattivo che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la risarcibilità del danno patrimoniale futuro subito dai prossimi congiunti, non ritenendo emergessero elementi sufficienti per una valutazione equitativa a fronte della morte in un incidente stradale di un giovane medico, celibe e non convivente con la famiglia, che aveva da poco aperto un laboratorio dentistico).

Cass. civ. n. 14759/2007

In tema di responsabilità civile il giudice di merito deve accertare separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno, e quindi valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa. Ne consegue che, nell'ipotesi di responsabilità del medico, è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario, posto che il suddetto nesso deve sussistere non già tra l'errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre la sussistenza dell'eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa.
In tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile.

Cass. civ. n. 13953/2007

Il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integrità psicofisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza, la quale è da escludersi quando non risulti che la persona danneggiata, a causa delle infermità riscontrate, sia stata adibita a mansioni inferiori alle precedenti ovvero, nello svolgimento delle mansioni pregresse, abbia subito contrazioni del suo reddito.

Cass. civ. n. 13400/2007

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio da ultimo specificato, ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'azione di un lavoratore che aveva agito per il risarcimento del danno nei confronti del suo datore di lavoro per suoi ripetuti comportamenti vessatori, aveva riconosciuto la responsabilità dello stesso datore per i soli danni a lui imputabili a titolo differenziale per le ulteriori conseguenze patologiche di tipo depressivo che erano derivate dalla sua condotta, inquadrabile come mera concausa rispetto al quadro clinico del dipendente già affetto in precedenza da una situazione psichica compromessa, sulla quale, perciò, aveva prodotto un effetto di aggravamento e non di causa esclusiva).

Cass. civ. n. 13061/2007

La responsabilità della RA. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta e alla sua qualificabilità in termini di colpa non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Ne consegue che non può, in linea di principio, escludersi la rilevanza dell'errore scusabile commesso dalla P.A., da valutarsi con riferimento al caso concreto in base ad accertamento da effettuarsi ex ante dal giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva escluso la configurabilità di una condotta negligente di una AUSL, la quale, facendo riferimento ai dati ufficialmente comunicati dalle Amministrazioni comunali all'uopo specificamente preposte, in assenza di elementi idonei a far insorgere dubbi circa l'attendibilità dei medesimi o deponenti per la necessità di particolari verifiche e controlli al riguardo aveva adottato una delibera di determinazione di zona carente per un posto di medicina generale convenzionata nell'ambito territoriale di alcuni Comuni dell'Abruzzo, successivamente annullata dal Consiglio di Stato per vizio di eccesso di potere, essendo il dato concernente la popolazione di uno dei medesimi Comuni risultato erroneo).

Cass. civ. n. 11879/2007

In tema di esimente di cui all'articolo 53 c.p., con riferimento all'azione di risarcimento danni per le lesioni personali causate dall'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale, poiché il fondamento e la giustificazione di tale disposizione sono da individuarsi nella necessità di consentire al medesimo di utilizzarle al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, è da ritenersi legittimo l'uso delle armi solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva, le quali richiedono l'impiego della forza fisica o morale e non sono, perciò, configurabili nel caso di fuga, che realizza soltanto una resistenza passiva, se non effettuata con modalità che mettano a repentaglio l'incolumità del terzo. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva accolto la domanda per avere ritenuto che il colpo lesivo era stato sparato dalla pistola del convenuto carabiniere ad una distanza di oltre due metri, ciò escludendo la possibilità di supporre che lo sparo fosse stato accidentale, durante la colluttazione, deponendo invece a favore della versione fornita dall'attore, secondo cui il colpo era stato sparato mentre egli stava per allontanarsi dal suo antagonista volgendo allo stesso le spalle).

Cass. civ. n. 10830/2007

Se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio. (Fattispecie in cui i genitori di una alunna minore, infortunatasi nel corso dell'orario scolastico, hanno convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dalla figlia il Ministero della Pubblica Istruzione e l'insegnante cui l'alunna era affidata, deducendo responsabilità ex articolo 2048 c.c.; il giudice del merito ha accolto la domanda proposta nei confronti del Ministero e l'ha qualificata come domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione).

Cass. civ. n. 8520/2007

Il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Ne consegue che, impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi.

Cass. civ. n. 6227/2007

L'illegittimità dell'atto adottato dall'amministrazione per un'errata interpretazione di una norma ambigua adottata dall'amministrazione medesima, non può far presumere la colpa dell'agente e, per esso, della P.A. che lo abbia incaricato, non potendosi equiparare l'applicazione da parte della RA. del testo di legge adottato dall'amministrazione medesima, al soggetto fisico che attua una propria disposizione precedentemente messa per iscritto, l'interpretazione di una legge non consistendo nel ricostruire una determinata volontà soggettiva, ma nel ricostruire senso e portata, di un impersonale testo normativo (principio applicato in fattispecie in cui il Commissario della Regione Campania, nell'effettuare la ricognizione del personale alle dipendenze del disciolto patronato scolastico, che doveva essere trasferito al Comune, aveva omesso di inserire negli elenchi due dipendenti le quali, all'esito del giudizio amministrativo, aveva proposto aziona risarcitoria nei confronti del Comune e della Regione).

Cass. civ. n. 4791/2007

A norma dell'art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo (come nel caso di morte conseguente a sinistro stradale fondato su responsabilità altrui), compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale, ipotesi che ricorre nel caso in cui il giovane deceduto, anche alla luce del tipo di studi intrapreso, avrebbe presumibilmente trovato un utile impiego, la cui retribuzione, al di là della sua ipotetica entità, sarebbe senz'altro stata devoluta, almeno in parte, ai bisogni familiari, e, perciò, dei prossimi congiunti istanti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non si era conformata al principio enunciato ed ai criteri presuntivi individuati, avendo negato il riconoscimento del suddetto danno patrimoniale futuro in favore della madre di un giovane, figlio unico convivente, deceduto in conseguenza di un incidente stradale, sul presupposto che non svolgeva, al momento della scomparsa, alcuna attività lavorativa, né aveva acquisito alcuna qualifica professionale, frequentando soltanto un corso di elettronica ed esercitando una mera attività amatoriale, sicché non era presumibile che egli avrebbe trovato in breve tempo lavoro, né che la sua retribuzione avrebbe permesso di versare un contributo alla madre, vedova e pensionata).

Cass. civ. n. 3764/2007

In tema di risarcimento del danno da illecito civile è onere della parte identificare gli elementi costitutivi dell'illecito e, in particolare, l'evento, che è elemento oggettivo fondamentale, per la cui configurazione l'istante ha l'onere di dimostrare quale interesse sia stato leso. Pertanto, con riguardo a reato di corruzione, per configurare, a carico dell'autore, anche la responsabilità risarcitoria per il danno non patrimoniale arrecato al datore di lavoro, è onere della parte provare quale interesse sia stato leso dal comportamento del dipendente, senza che tale lesione si possa ritenere provata per il solo fatto che il dipendente sia stato condannato in sede penale quale autore del reato.