14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7272 del 11 maggio 2012
Testo massima n. 1
Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio.
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Testo massima n. 2
Quando l’attore abbia indicato esattamente e senza incertezze la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, il giudice di merito non può pronunciare condanna per un importo superiore; tuttavia, ove la condanna sia pronunciata dal giudice d’appello, l’importo massimo della stessa sarà dato dalla somma indicata dall’attore nell’atto di citazione di primo grado, maggiorato della rivalutazione calcolata fino al momento della decisione del gravame. Ne consegue che, ove l’attore vittorioso intenda impugnare la sentenza d’appello, invocando una maggiore liquidazione del danno, il suo ricorso sarà ammissibile solo ove la somma pretesa non ecceda l’importo indicato in citazione, debitamente rivalutato come sopra.
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