17 Mar Articolo 352 Codice di procedura civile — Decisione
Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell’articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se l’appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussioneda tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.
La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Se l’appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190 e fissa l’udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 14077/2018
La modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima – per violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell’omessa impugnazione sul punto della parte interessata – solo se detta qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, sicché è consentita la riqualificazione in termini di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., della domanda originariamente qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati.
Cass. civ. n. 24007/2017
Nel giudizio di appello, la discussione orale ha ad oggetto, in linea di principio, l’intero tema della controversia e, pertanto, ove il collegio intenda, all’esito di tale udienza, procedere soltanto all’esame di questioni specifiche, occorre che detta limitazione risulti espressamente. (Nella specie, relativa a procedimento instaurato, in prime cure, anteriormente al 30 aprile 1995, la S.C. ha ritenuto che il giudice d’appello aveva correttamente deciso sul merito del gravame, in assenza di puntuali espressioni ricavabili dal verbale di udienza, che deponessero per una riserva limitata alla sola decisione sull’istanza di ricusazione proposta in data antecedente all’udienza medesima).
Cass. civ. n. 8708/2017
La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicchè il giudice di appello, ove nuovamente investito dell’accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.
Cass. civ. n. 4638/2017
In materia di giudizio di gravame innanzi alla corte d’appello, la richiesta di discussione orale della causa innanzi al collegio, ai sensi dell’art. 352, comma 2, c.p.c., deve essere proposta all’atto della precisazione delle conclusioni nonché necessariamente riproposta al presidente della corte, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, non essendo sufficiente la mera reiterazione in sede di comparsa conclusionale e di memorie di replica.
Cass. civ. n. 352/2017
La sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto; la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello.
Cass. civ. n. 4078/2014
Il principio di omnicomprensività della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona comporta la valutazione complessiva dei pregiudizi subiti, con la conseguenza che il giudice d’appello, sollecitato a rivalutare l’adeguatezza della somma globalmente riconosciuta, per l’assunta insufficienza della liquidazione di un determinato tipo di pregiudizio, può riconsiderare anche le ulteriori voci di cui il danno non patrimoniale si compone, in funzione della verifica della congruità della liquidazione complessiva operata dal giudice di primo grado, senza che il riequilibrio tra le varie voci di cui si compone il danno non patrimoniale implichi una “reformatio in peius” della sentenza, o un vizio di ultrapetizione.
Cass. civ. n. 24163/2013
Nell’ipotesi di appello contro sentenza non definitiva, il giudice del gravame deve limitare il proprio esame alla materia che ha formato oggetto della decisione di primo grado e non può estenderlo alle questioni e ai profili della causa per i quali vi sia stata riserva di decisione.
Cass. civ. n. 23226/2013
Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.
Cass. civ. n. 9693/2013
Poiché ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell’impugnazione non può riesaminare d’ufficio quest’ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, né le parti possono limitarsi a sollecitare in tal senso il giudice, rimanendo irrilevante, pertanto, che nella sentenza d’appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata.
Cass. civ. n. 9161/2013
L’effetto sostitutivo della sentenza d’appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l’esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l’esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione.
Cass. civ. n. 2955/2013
L’appello costituisce un mezzo di impugnazione che, attuando il principio del doppio grado di giudizio, si conclude con una sentenza destinata a sostituirsi a quella di primo grado – purché investa il merito del rapporto controverso – ad ogni effetto e, dunque, anche a quelli esecutivi, sicché la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l’efficacia di quella di primo grado, indipendentemente dal fatto che la stessa fosse stata confermata o riformata in appello.
Cass. civ. n. 10617/2012
Sebbene sia consentito al giudice d’appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale attività gli è vietata se, per pervenire alla nuova qualificazione debba prendere in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado. Pertanto, una volta che un contratto di garanzia sia stato qualificato come fideiussione tipica dal giudice di primo grado, è viziata da ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice d’appello lo qualifichi come contratto autonomo di garanzia, facendo leva sul contenuto di alcune clausole contrattuali non considerate dal giudice di prime cure.
Cass. civ. n. 7272/2012
Quando l’attore abbia indicato esattamente e senza incertezze la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, il giudice di merito non può pronunciare condanna per un importo superiore; tuttavia, ove la condanna sia pronunciata dal giudice d’appello, l’importo massimo della stessa sarà dato dalla somma indicata dall’attore nell’atto di citazione di primo grado, maggiorato della rivalutazione calcolata fino al momento della decisione del gravame. Ne consegue che, ove l’attore vittorioso intenda impugnare la sentenza d’appello, invocando una maggiore liquidazione del danno, il suo ricorso sarà ammissibile solo ove la somma pretesa non ecceda l’importo indicato in citazione, debitamente rivalutato come sopra.
Cass. civ. n. 24339/2010
Il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell’appello di mutare d’ufficio – violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato – la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel pronunciare in ordine alla domanda di impugnativa di licenziamento proposta da un giornalista, pur in assenza di un’espressa censura da parte dell’appellante circa la qualificazione dell’atto di risoluzione del rapporto quale atto di recesso operata dal primo giudice, aveva mutato tale qualificazione inquadrando detta domanda nello schema della risoluzione automatica del rapporto di lavoro sulla base di una previsione contrattuale collettiva).
Cass. civ. n. 17013/2010
In tema di poteri – doveri del giudice d’appello, quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell’atto di appello risulti la volontà di sottoporre l’intera controversia al giudice dell’impugnazione, questi è tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non abbiano, a differenza di altre, formato oggetto di specifica trattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coinvolte nell’integrale impugnazione della prima pronuncia.
Cass. civ. n. 15383/2010
Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d’appello il quale dia alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice (anche d’appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente dal vizio di extrapetizione la sentenza d’appello che aveva qualificato come “datio in solutum” il rapporto giuridico dedotto in giudizio, qualificato invece dal giudice di primo grado come compensazione di crediti reciproci).
Cass. civ. n. 20652/2009
In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall’istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.
Cass. civ. n. 16128/2009
Il giudice di appello non può riconoscere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ove il danneggiato non abbia proposto in appello specifica domanda in tal senso, benché detti accessori siano stati chiesti in primo grado, dovendosi ritenere, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., rinunciate le domande ed eccezioni non espressamente riproposte in grado di appello.
Cass. civ. n. 14622/2009
In tema di azione di danni, poiché i “fatti” rilevanti per l’affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. sono diversi da quelli necessari per proclamarla ex art. 2043 c.c., qualora il danneggiato soccombente in primo grado non si dolga in appello della mancata applicazione dell’art. 2051 c.c., ma censuri la sentenza impugnata soltanto per avere escluso la responsabilità del convenuto per difetto di colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c., non è consentito al giudice di appello – ciò essendogli impedito dai limiti di devoluzione dell’impugnazione (art. 346 c.p.c.), altrimenti configurandosi il vizio di ultrapetizione – prescindere dall’indagine sull’elemento soggettivo dell’illecito ed affermare la responsabilità del convenuto in base alla sola considerazione del nesso eziologico tra cosa e danno ed alla mancanza di prova del fortuito.
Cass. civ. n. 1604/2008
In tema di impugnazioni, la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d’appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello.
Cass. civ. n. 13441/2007
Il principio secondo cui la portata precettiva di una sentenza va individuata con riferimento non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione, trova applicazione tutte le volte in cui il giudice abbia pronunciato una sentenza di merito (di accertamento o di condanna) il cui dispositivo, in conseguenza della indeterminatezza o incompletezza del suo contenuto precettivo, si presti ad una integrazione, dando la prevalenza alla situazione contenuta in una delle indicate parti del provvedimento da interpretare come unica statuizione. (Nella specie la sentenza d’appello, confermata dalla S.C., in motivazione aveva chiaramente accolto la domanda di condanna di parte convenuta al pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto, respingendo la domanda di risoluzione del contratto formulata in corso di causa).
Cass. civ. n. 11673/2007
L’obbligo di motivazione della sentenza di appello non si estende a tutte le potenziali ricostruzioni del fatto che possano suffragare o contraddire la soluzione adottata con la decisione di primo grado, ma solo a quelle, ritenute decisive, che siano state prospettate dalle parti, ovvero che siano immediatamente correlate alle emergenze istruttorie.
Cass. civ. n. 9244/2007
Nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha ritenuto insussistente la contraddizione dedotta con il ricorso in ordine alla sentenza impugnata laddove, in motivazione, si era affermato che dall’esito del giudizio conseguiva la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà con la condanna dell’attrice a rimborsare alla controparte la rimanente metà, nel mentre, in dispositivo, si era provveduto, per un verso, a dichiarare compensate tra le parti le spese del doppio grado e, per altro verso, era stata pronunciata la condanna della ricorrente al rimborso della metà delle spese in favore della parte vittoriosa, risultando evidente, in via interpretativa, sulla scorta della combinazione tra motivazione e dispositivo, che la statuizione finale dovesse intendersi nel senso della compensazione delle spese complessive nella misura della metà e della condanna a carico della parte soccombente alla refusione dell’altra metà a vantaggio della parte vittoriosa).
Cass. civ. n. 91/2007
Nel procedimento d’appello, stante l’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie negli atti introduttivi, il giudice, esaurite le attività preliminari di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c., ove non disponga atti istruttori e ritenga la causa matura per la decisione, già in prima udienza può compiere gli atti che preludono alla decisione, invitando le parti a precisare le conclusioni definitive, senza che, prima di passare alla fase di rimessione in decisione, vi sia spazio per la necessaria fissazione di un’udienza per la trattazione della causa e di un’altra per le deduzioni istruttorie.
Cass. civ. n. 19937/2004
La decisione dell’impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto «effetto espansivo interno» anche della questione dipendente (nella specie, riguardante gli accessori del credito), pur se autonoma e non investita da specifica censura, tale «modificabilità» dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l’impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell’impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all’impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell’intervento consentito al giudice dell’impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi, con estremo rigore, delle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima.
Cass. civ. n. 12098/2004
Qualora la sentenza di appello (riportante solo parzialmente le conclusioni delle parti) si limiti a confermare, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado impugnata, senza motivare il rigetto delle conclusioni regolarmente rese dalle parti, (ma non trascritte nell’epigrafe della sentenza stessa), è configurabile vizio di motivazione, e non nullità per omessa pronuncia su alcune delle domande.
Cass. civ. n. 10965/2004
Poiché i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d’appello non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dello stesso appellante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata la pronuncia di appello che, in una causa di risarcimento danni da scontro di veicoli in cui la sentenza di primo grado aveva liquidato i danni sulla base della presunzione di pari responsabilità tra i conducenti dei veicoli, a fronte di un appello proposto solo dall’attore parzialmente soccombente sul punto dell’affermata pari responsabilità e dell’insufficiente liquidazione del danno, ed in difetto di impugnazione incidentale da parte del convenuto, aveva affermato che la responsabilità del sinistro era da imputare esclusivamente alla condotta colposa del convenuto, liquidando però in favore dell’attore una somma minore rispetto all’intero danno come quantificato in primo grado).
Cass. civ. n. 18618/2003
L’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l’art. 360, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, onde, poiché la discussione della causa nel giudizio d’appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non è costitutiva delle difese scritte di cui all’art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.
Cass. civ. n. 3248/2003
Nell’ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione, interpretata la sentenza impugnata, rigetti il proposto gravame confermando la suddetta sentenza siccome interpretata, nell’individuazione del contenuto precettivo di tale sentenza (anche ai fini dell’efficacia preclusiva del relativo giudicato) non potrà prescindersi dalla portata ad essa attribuita dal giudice dell’impugnazione. (Nella specie la pronuncia di rigetto del giudice di primo grado è stata interpretata dal giudice d’appello come pronuncia di inammissibilità e come tale confermata. La S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello in mancanza di specifica e valida impugnazione dell’interpretazione adottata dal giudice di appello, rilevando, tra l’altro, che non sussisteva un interesse del ricorrente ad evitare che si formasse il giudicato sulla sentenza di rigetto del primo giudice — confermata dal secondo — atteso che a tale sentenza, secondo l’interpretazione del giudice dell’impugnazione, doveva attribuirsi natura processuale).
Cass. civ. n. 10690/1999
Allorché l’atto d’appello si risolva nella reiterazione di argomentazioni già motivatamente disattese in primo grado, anche la semplice condivisione delle osservazioni del primo giudice da parte del giudice del gravame vale a soddisfare il requisito della motivazione di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c.
Cass. civ. n. 9597/1998
Il giudice d’appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d’appello che aveva fondato la responsabilità sulla clausola generale dell’art. 2043 c.c., mentre in primo grado si era ritenuta sussistente una responsabilità per danno cagionato da cose in custodia a norma dell’art. 2051 c.c.
Cass. civ. n. 10933/1997
Il giudice ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che in primo grado le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata solo a tali diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per sé sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello.
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