14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8708 del 4 aprile 2017
Posted at 17:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicchè il giudice di appello, ove nuovamente investito dell’accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]