Art. 350 – Codice di procedura civile – Trattazione

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348 bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350 bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23324/2024

In tema di procedimenti camerali contenziosi in grado d'appello, nessuna norma vieta la delega dello svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti ad uno dei componenti del collegio, trattandosi, anzi, di facoltà propria dei giudizi di impugnazione davanti alla Corte d'appello, ex art. 350, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Cass. civ. n. 17926/2024

Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell'affidamento della parte appellante, deve concedere a quest'ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall'invalidità di un atto determinata dall'ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.

Cass. civ. n. 7261/2024

L'ordinanza con la quale il giudice, sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, disponga la rinnovazione della medesima è nulla in quanto lo scopo della valida instaurazione del contraddittorio è stato già raggiunto per la ritualità della notificazione precedente e la sua esecuzione non ha l'effetto di far decorrere ex novo i termini che le parti devono osservare, a pena di decadenza, per le attività processuali che hanno l'onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, pur riconoscendo che la regolarità della prima notificazione dell'appello, eseguita presso la cancelleria quale domicilio eletto, aveva ritenuto comunque tempestivo l'appello incidentale proposto successivamente all'ordine di rinnovo della notificazione).

Cass. civ. n. 3595/2024

L'inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame il quale, dopo che le parti avevano discusso sulle reciproche richieste istruttorie, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.).

Cass. civ. n. 11295/2009

I collegi delle Corti di Appello, ivi compresi quelli delle sezioni per i minorenni, essendo precostituiti ai sensi dell'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario, e dovendo procedere alla trattazione della causa in composizione collegiale anche in fase istruttoria, sono soggetti al principio dell'immutabilità del collegio, il quale, però, in quanto inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione dall'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, con la conseguenza che non è configurabile alcuna nullità nel caso di mutamento della composizione del collegio nel corso dell'istruttoria.

Cass. civ. n. 26820/2007

Nel rito ordinario del giudizio di appello, non sussiste un principio di immutabilità del collegio prima che abbia inizio la fase della discussione, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in diverse udienze, atteso che mutamenti nella composizione del collegio sono consentiti fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione.