14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15383 del 28 giugno 2010
Testo massima n. 1
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
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Testo massima n. 2
Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d’appello il quale dia alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice [ anche d’appello ] individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente dal vizio di extrapetizione la sentenza d’appello che aveva qualificato come “datio in solutum” il rapporto giuridico dedotto in giudizio, qualificato invece dal giudice di primo grado come compensazione di crediti reciproci ].
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