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Art. 2710 — Efficacia probatoria tra imprenditori

Art. 2710 — Efficacia probatoria tra imprenditori

I libri bollati e vidimati [ 2215 ] nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori [ 2082 ] per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa [ 634, 2 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9968/2016

Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell’imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.

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Cass. civ. n. 11017/2013

L’art. 2710 cod. civ., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l’ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all’imprenditore ed al rapporto di impresa, sicchè non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest’ultimo ed il creditore, la qualità di terzo.

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Cass. civ. n. 7285/2013

L’art. 2710 cod. civ., il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita (o insolvente) ove si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l’organo concorsuale sia subentrato, riguardando le prove, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e proseguito con le medesime regole.

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Cass. civ. n. 6501/2012

I libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere, cioè il libro matricola e il libro paga, previsti dagli artt. 20 e 21 del d.p.r. n. 1124 del 1965 (sostituiti dal libro unico del lavoro ai sensi dell’art. 39 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008), essendo formati dallo stesso datore di lavoro, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

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Cass. civ. n. 15383/2010

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.

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Cass. civ. n. 2995/2009

In tema di rapporti di dare e avere tra imprenditori, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., le risultanze dei libri vidimati, bollati e regolarmente tenuti possono costituire elementi di prova per le operazioni ivi annotate, ma se, con riguardo ad un rapporto continuativo, le scritture contabili non sono in grado di provare l’intero insieme dei rapporti intercorsi fra le parti, possono essere utilizzate altre prove documentali o di altro tipo ammesse dall’ordinamento, e parimenti è possibile contestare la veridicità delle singole annotazioni contabili, provandone l’inesattezza o la falsità in base alla documentazione sottostante, perché il principio dell’art. 2709 cod. civ., a norma del quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, si riferisce solo ai fatti, alle prestazioni ed ai rapporti che positivamente risultano dalle scritture.

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Cass. civ. n. 12825/2004

Le fatturazioni di alcune prestazioni rese nell’esecuzione di un rapporto professionale non provano l’inesistenza di altre prestazioni (dello stesso tipo o di tipo diverso) non fatturate che ne costituiscano il completamento, perché il principio dell’art. 2709 c.c. (a norma del quale le scritture contabili degli imprenditori fanno prova contro di essi) si riferisce solo alle prestazioni che positivamente risultano dalle scritture e non allo stato complessivo dei rapporti che sono intercorsi tra le parti, e se consente di trarre dalla fattura accettata la prova dell’effettuazione della prestazione indicata non consente anche di supporre l’inesistenza di altre prestazioni.

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Cass. civ. n. 14891/2002

La fattura è un mero documento contabile che può, far prova, ai sensi dell’art. 2710 c.c., dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che non costituisce atto scritto avente natura contrattuale, ne consegue che essa, rivestendo un carattere unilateralmente partecipativo, non può di per sé assurgere a prova dell’esistenza e del contenuto di un patto di riservato dominio, occorrendo a tale effetto lo stesso contratto di compravendita ovvero un patto aggiunto frutto di un accordo negoziale. Né l’accettazione della riserva di proprietà può desumersi dalla produzione in giudizio della fattura, che tale clausola contenga, ad opera del curatore fallimentare dell’acquirente, atteso che il curatore fallimentare, nelle cause intentate per conto e nell’interesse della procedura, riveste la posizione processuale di terzo rispetto al fallito, con la conseguenza che egli non può in alcun modo influire sulla formazione e sul perfezionamento dei rapporti negoziali oggetto di controversia.

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Cass. civ. n. 8664/2001

In tema di prova del credito tra imprenditori, l’esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l’esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva dall’esatto adempimento delle prestazioni medesime.

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Cass. civ. n. 10160/1999

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto (come l’elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura ancorché annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio, con la conseguenza che contro e in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove anche per testimoni dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall’atto o sottostanti.

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Cass. civ. n. 3108/1996

Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte. Pertanto, qualora l’imprenditore, ai sensi dell’art. 2710 c.c., intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, esse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio.

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