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Art. 2709 — Efficacia probatoria contro l’imprenditore

Art. 2709 — Efficacia probatoria contro l’imprenditore

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore [ 634 c.p.c. ] . Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto [ c. nav. 178 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 28819/2017

In tema di contratto di conto corrente bancario,gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall’art. 1832 c.c. e dall’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti.

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Cass. civ. n. 6547/2013

Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell’art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.

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Cass. civ. n. 321/2013

Nel caso in cui il curatore fallimentare agisca quale avente causa dell’imprenditore fallito esercitando un diritto rinvenuto nel suo patrimonio, non vi è ostacolo all’applicazione dell’art. 2709 c.c., – secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore – essendo egli subentrato nella medesima posizione processuale e sostanziale di quest’ultimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile la predetta norma nei confronti del curatore fallimentare che aveva agito in danno dei soci della società fallita per ottenerne la condanna ad eseguire i versamenti ancora dovuti).

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Cass. civ. n. 3305/2009

Il principio (introdotto dall’art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, che ha abrogato il sesto comma dell’art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) in virtù del quale è consentito all’imprenditore, in sede di accertamento dell’imposta sul reddito, dedurre dal reddito imponibile anche i costi d’impresa non risultanti dalle scritture contabili non costituisce una deroga alle regole generali in tema di riparto dell’onere della prova, restando, quindi, a carico dell’imprenditore (ovvero, dopo il suo fallimento, del curatore fallimentare) dimostrare di avere effettivamente sostenuto i costi dei quali chiede la deduzione, prova, questa, che, ai sensi dell’art. 2709 cod. civ., non può essere fornita attraverso la mera annotazione del costo nel libro giornale.

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Cass. civ. n. 21831/2005

La delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali, resa dall’assemblea ordinaria con le prescritte maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Se è vero, infatti, che a norma dell’art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili e quindi anche il bilancio dell’impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l’imprenditore e non a suo favore, tale regola non è invocabile nei rapporti fra società e socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti, a maggior ragione è destinata a valere nei confronti del socio che abbia concorso con il proprio voto favorevole all’approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare l’annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante, fermo restando che l’onere di provare il vizio da cui deriva l’invalidità di una deliberazione giudizialmente impugnata grava su chi la impugna. (Fattispecie relativa all’impugnazione della deliberazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata di approvazione di una situazione patrimoniale, prodromica alla messa in liquidazione della società e qualificabile come bilancio straordinario, da cui emergeva un debito per sottoscrizione di un precedente aumento di capitale del socio impugnante, che aveva concorso con il proprio voto favorevole all’approvazione della delibera. Enunciando il principio in massima, la S.C. ha affermato che gravava su detto socio l’onere nella specie non assolto di provare l’eccepita nullità della deliberazione per difetto di veridicità della situazione patrimoniale approvata, con particolare riferimento al debito in questione).

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Cass. civ. n. 14771/2003

Non costituisce idonea prova dell’inesistenza del rapporto fondamentale sottostante ad una promessa di pagamento o ricognizione di debito, rilasciata da una società di capitali ad un socio di essa, la mancata iscrizione del debito tra le passività del bilancio sociale, perché le scritture contabili, a norma dell’art. 2709 c.c., costituiscono prova dei fatti sfavorevoli all’imprenditore, non a lui favorevoli.

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Cass. civ. n. 14658/2003

Le risultanze dei libri contabili obbligatori dell’azienda, in quanto atti precostituiti dall’imprenditore, costituiscono prova contro il datore di lavoro che li ha formati, solo in quanto siano prova di fatti (quali l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) dai quali non discenda esclusione o limitazione dell’obbligazione che grava su di lui. Pertanto qualora da un libro aziendale risulti il regolare ed integrale svolgimento della prestazione, fatto che è, senza limitazioni di contenuto, a fondamento di obbligazioni a carico del datore, tale circostanza ben può essere assunta come elemento probatorio per escludere la fondatezza della domanda del lavoratore che si fondi invece su una pretesa sospensione del rapporto, contraddetta dalla risultanza dei suddetti libri contabili contraria al datore di lavoro.

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Cass. civ. n. 12769/2003

I prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l’imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendo quest’ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente.

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Cass. civ. n. 376/2001

Relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro, quale presupposto degli obblighi contributivi, le risultanze dei libri paga e matricola hanno valore probatorio non solo ai sensi dell’art. 2709 c.c., ma anche ai sensi dell’art. 2735 c.c., come vere e proprie confessioni stragiudiziali, in quanto le relative dichiarazioni sono rese dall’imprenditore non soltanto in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori, per rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa (art. 2710 c.c.), ma anche a favore dell’Inps, che, a norma dell’art. 3 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983), ha il potere di accertare gli obblighi contributivi e, quindi, la sussistenza dei rapporti di lavoro, attraverso l’esame dei libri matricola e paga, dei documenti equipollenti e di ogni altra scrittura contabile.

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Cass. civ. n. 2473/1999

Per il disposto dell’art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l’imprenditore ma la parte che voglia trarne vantaggio non può scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore, dovendo le scritture stesse, una volta invocate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico dispongano.

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Cass. civ. n. 5361/1998

Le risultanze del libro paga e del libro matricola, che il datore di lavoro è obbligato a tenere in base all’art. 134 del R.D. n. 1422 dei 1924 e all’art. 20 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sono invocabili, a norma degli ant. 2709 e 2710 c.c., relativamente alle materie per cui la loro tenuta è prescritta e disciplinata, contro il datore di lavoro da cui provengono inquadrandosi le relative registrazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non retrattabili se non nel caso di comprovato errore o violenza, ma non hanno valore probatorio contro un istituto previdenziale, nei cui confronti non può trovare applicazione la norma dell’art. 2710 sulla possibile efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti. (Nella specie l’Inps aveva escluso, ai fini previdenziali, la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un’impresa artigiana e il marito della titolare; la S.C., ha enunciato il riportato principio nel confermare la sentenza di merito favorevole all’istituto previdenziale).

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Cass. civ. n. 936/1996

L’art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, pone in essere una presunzione (semplice), in sfavore di quest’ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato. Tale presunzione ha una valenza processuale — alterando il principio generale sull’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c. — e non sostanziale, con la conseguenza che il credito documentato dalle scritture contabili che sia opposto in compensazione non pub essere ritenuto liquido ove si renda necessario accertare l’esistenza dello stesso per le contestazioni mosse dall’altra parte, a meno che queste non appaiano prima facie pretestuose.

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Cass. civ. n. 11404/1995

Il documento contenente il «conto economico» di un’impresa commerciale rientra tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e segg. c.c. e fa prova contro l’imprenditore ancorché privo della sua sottoscrizione o di quella di un suo delegato.

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Cass. civ. n. 1718/1995

I libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, ai sensi dell’art. 2709 c.c., e non invece a favore di esso (salvo che ai fini dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento, nei limiti previsti dall’art. 634 c.p.c.).

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