14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5361 del 29 maggio 1998
Testo massima n. 1
Le risultanze del libro paga e del libro matricola, che il datore di lavoro è obbligato a tenere in base all’art. 134 del R.D. n. 1422 dei 1924 e all’art. 20 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sono invocabili, a norma degli ant. 2709 e 2710 c.c., relativamente alle materie per cui la loro tenuta è prescritta e disciplinata, contro il datore di lavoro da cui provengono inquadrandosi le relative registrazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non retrattabili se non nel caso di comprovato errore o violenza , ma non hanno valore probatorio contro un istituto previdenziale, nei cui confronti non può trovare applicazione la norma dell’art. 2710 sulla possibile efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti. [ Nella specie l’Inps aveva escluso, ai fini previdenziali, la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un’impresa artigiana e il marito della titolare; la S.C., ha enunciato il riportato principio nel confermare la sentenza di merito favorevole all’istituto previdenziale ].
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