14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 376 del 12 gennaio 2001
Testo massima n. 1
Relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro, quale presupposto degli obblighi contributivi, le risultanze dei libri paga e matricola hanno valore probatorio non solo ai sensi dell’art. 2709 c.c., ma anche ai sensi dell’art. 2735 c.c., come vere e proprie confessioni stragiudiziali, in quanto le relative dichiarazioni sono rese dall’imprenditore non soltanto in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori, per rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa [ art. 2710 c.c. ], ma anche a favore dell’Inps, che, a norma dell’art. 3 del D.L. n. 463 del 1983 [ convertito in legge n. 638 del 1983 ], ha il potere di accertare gli obblighi contributivi e, quindi, la sussistenza dei rapporti di lavoro, attraverso l’esame dei libri matricola e paga, dei documenti equipollenti e di ogni altra scrittura contabile.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]