Art. 2708 – Codice civile – Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore [1199].
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 21258/2014
La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.
Cass. civ. n. 11673/2000
Richiedendo un'annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in possesso del creditore la norma ex art. 2708 c.c. ha inteso attribuire valore di prova liberatoria ad una nota o appunto che non faccia parte integrante del testo del documento e che non sia stato redatto nello stesso contesto di tempo, ma sia stato apposto dal creditore (o da un suo incaricato) su una parte periferica del documento in un secondo momento, dopo il suo completamento (nella specie è stata ritenuta erronea l'attribuzione del valore di una confessione stragiudiziale recettizia, cioè di una prova piena anziché di una prova semplice da valutare insieme alle altre prove acquisite al processo, all'annotazione «effettuato» scritta a stampa, sotto la voce prestampata «pagamento», nell'intestazione della fattura inviata al debitore dal creditore).