Art. 1199 – Codice civile – Diritto del debitore alla quietanza

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [1195, 1196] e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [2213 comma 2, 2704, 2726].

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 5945/2023

Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.

Cass. civ. n. 19283/2022

La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).

Cass. civ. n. 32061/2021

Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.

Cass. civ. n. 25774/2020

La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 14599/2020

La quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata ex artt. 543 ss. c.p.c. i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del proprio condominio, essendo egli terzo estraneo al rapporto contrattuale dal quale origina l'oggetto del pignoramento; in ogni caso, tale quietanza, ove opponibile al condomino procedente, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., trattandosi di "res inter alios acta", ma, quale prova atipica dal valore meramente indiziario, può essere liberamente contestata dal creditore e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al processo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/02/2016).

Cass. civ. n. 23636/2019

L'attestazione del mero fatto del ricevimento di una somma di denaro (nella specie, contenuta in una ricevuta di pagamento del canone di locazione) non può valere in nessun caso ad integrare la prova scritta della volontà contrattuale delle parti diretta a modificare l'importo del canone ricevuto rispetto a quello originariamente pattuito per iscritto ed è quindi priva di alcun valore negoziale, potendo, semmai, valere come dichiarazione di scienza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/05/2017)

Cass. civ. n. 1572/2019

La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo. (Nella specie, la S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla dichiarazione, contenuta nel rogito notarile, di avvenuta dazione di un assegno bancario in corrispettivo della compravendita immobiliare, la quale doveva intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, "pro solvendo" e non "pro soluto"). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/11/2016).

Cass. civ. n. 32458/2018

Il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 04/07/2011).

Cass. civ. n. 13234/2017

Il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l'ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento degli oneri condominiali è da considerarsi "terzo" rispetto a quell'accordo, con la conseguenza che può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia tramite presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario ed il preteso simulato acquirente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/03/2015).

Cass. civ. n. 18094/2015

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, qualificando come quietanza a saldo la dichiarazione del dipendente, resa prima dell'erogazione delle competenze di fine rapporto, di non avere altre pretese fondate sulle prestazioni di lavoro, aveva escluso che, a fronte dell'indicazione dell'importo complessivo da corrispondere "una tantum", fosse stato oggetto di consapevole rinuncia il computo ai fini del TFR dell'assegno percepito durante il distacco all'estero). (Rigetta, App. Torino, 22/09/2008).

Cass. civ. n. 9120/2015

La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la quietanza liberatoria come negozio di rinunzia, e ciò alla stregua sia di alcuni riferimenti testuali contenuti nella stessa, sia dello svolgimento di intese negoziali pregresse, rivelatrici della comune intenzione delle parti di definire ogni pretesa o rivendicazione comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro subordinato, con contestuale costituzione, in funzione al tempo stesso transattiva e novativa, di un diverso rapporto di collaborazione autonoma). (Rigetta, App. Torino, 19/10/2007).

Cass. civ. n. 7820/2015

La disposizione dell'art. 1199 c.c., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento, inteso come corresponsione di una somma di denaro, e non è riferibile alla promessa di pagamento o agli altri modi di estinzione delle obbligazioni.

Cass. civ. n. 22655/2011

Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato", o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c.; né si richiede, peraltro, che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, potendo la stessa essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato".

Cass. civ. n. 23142/2009

In tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni occorrendo, al fune di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi, un'apposita prescrizione di legge al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale (art. 55 R.D. n. 2440 del 1923) e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. R.D. n. 827 del 1924) per i pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabile, all'Inps.

Cass. civ. n. 3921/2006

Poiché la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale — proveniente dal creditore e rivolta al debitore — che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione. Inoltre non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. (Nella specie, il principio è stato formulato con riferimento alla quietanza rilasciata dal venditore nell'atto pubblico di compravendita).

Cass. civ. n. 2298/1996

L'art.1199 codice civile, con lo stabilire che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta del debitore, rilasciargliene quietanza, concepisce quest'ultima come un documento scritto che, pur non richiedendo particolari forme, attesti tuttavia inequivocabilmente con l'annotazione «pagato» o con altra equivalente, l'avvenuto pagamento, sicché la sola sottoscrizione della fattura inviata dal venditore-creditore all'acquirente-debitore, priva dell'attestazione dell'adempimento dell'obbligazione per esserne stata accertata la falsità, vale ad attribuire efficacia di scrittura privata, a norma dell'art. 2702 codice civile, alla fattura stessa, ma non è sufficiente a costituire quietanza per il difetto di ogni attestazione in tal senso.

Cass. civ. n. 9135/1993

La simulazione della quietanza, che è un atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata, presuppone, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., un precedente e coevo accordo, tra il dichiarante ed il destinatario, diretto a porre in essere solo apparentemente il negozio confessorio.

Cass. civ. n. 4522/1993

Poiché la quietanza costituisce solo una dichiarazione della parte che la rilascia di aver ricevuto una determinata somma, senza vincolare anche la parte cui è diretta, quando il venditore deduca che, nonostante nel contratto abbia rilasciato quietanza liberatoria per l'intero prezzo della vendita, aveva in realtà ricevuto parte del prezzo stesso, e chieda di provare tale assunto, non si è in presenza di una simulazione del negozio, neppure con riguardo al prezzo della compravendita, sicché l'ipotesi esula dalla disciplina degli artt. 1414 e ss. c.c., comportando soltanto l'indagine sulla verità della dichiarazione unilaterale del venditore di aver ricevuto il prezzo integrale.

Cass. civ. n. 2410/1991

La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore. Essa, quindi, non esclude, in mancanza di una volontà transattiva o di rinunzia dalla stessa risultante - ed implicante un'ulteriore dichiarazione del creditore di non avere più alcun diritto nei confronti del debitore - che il creditore stesso possa comunque pretendere l'integrale pagamento di quanto spettantegli, sia per il titolo cui sono imputabili i versamenti quietanzati, sia, ed a maggior ragione, per titoli diversi (nella specie, per autonoma obbligazione risarcitoria ex art. 1224 c.c., rispetto alla somma capitale e agli interessi).

Cass. civ. n. 6991/1987

La norma dell'art. 1199 c.c., sull'obbligo del creditore che riceve il pagamento di rilasciare quietanza al debitore che ne faccia richiesta, è derogabile, sicché il debitore, come può astenersi dal chiedere quietanza di un pagamento effettuato, cosa può impegnarsi a non chiederne in relazione a pagamenti ancora da effettuare. Va, pertanto, negata l'illegittimità di una disposizione di accordo sindacale che escluda, per la predisposizione di garanzie ritenute equivalenti dalle parti, il rilascio di quietanze, restando peraltro la vincolatività di tale accordo limitata, trattandosi di impegni connessi all'esercizio di un diritto individuale, ai lavoratori che abbiano sottoscritto raccordo o che abbiano conferito alle organizzazioni sindacali uno specifico mandato con rappresentanza o che, successivamente alla stipulazione dell'accordo, vi abbiano prestato acquiescenza o l'abbiano ratificato, anche con comportamenti concludenti.

Cass. civ. n. 1630/1973

Il rilascio della quietanza costituisce una obbligazione del creditore, il cui mancato adempimento non può tornare a danno del debitore. Pertanto quest'ultimo ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a suo carico e l'esercizio di questo diritto non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza. (Nella specie, si sosteneva che, in base all'espressa clausola di un contratto di assicurazione, l'avvenuto pagamento del premio poteva essere provato soltanto con la quietanza, e non anche con l'esibizione della copia di un assegno di cui il creditore ammetteva, peraltro, di avere riscosso l'importo).