Cass. civ. n. 23636 del 24 settembre 2019
Testo massima n. 1
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura. Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia.
Testo massima n. 2
L'attestazione del mero fatto del ricevimento di una somma di denaro (nella specie, contenuta in una ricevuta di pagamento del canone di locazione) non può valere in nessun caso ad integrare la prova scritta della volontà contrattuale delle parti diretta a modificare l'importo del canone ricevuto rispetto a quello originariamente pattuito per iscritto ed è quindi priva di alcun valore negoziale, potendo, semmai, valere come dichiarazione di scienza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/05/2017)