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Articolo 216 Codice di procedura civile — Istanza di verificazione

Articolo 216 Codice di procedura civile — Istanza di verificazione

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [ 214 c.p.c. ] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

L’istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse ; ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell’attore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18363/2018

La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l’azione di impugnativa è esercitata non ha l’onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all’art. 216, comma 2, c.p.c.

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Cass. civ. n. 7267/2014

In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

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Cass. civ. n. 2220/2012

La mancata proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.

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Cass. civ. n. 16915/2011

Pur dovendo essere ordinariamente proposta l’istanza di verificazione giudiziale dell’autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, detta istanza deve intendersi ritualmente e tempestivamente formulata anche se avanzata, antecedentemente al maturare delle decadenze istruttorie, nel corso di un procedimento cautelare incidentale strumentalmente connesso al giudizio di merito e riconducibile al titolo dedotto con la citazione introduttiva, ancorché non espressamente reiterata nel termine contemplato per le suddette decadenze (e purché non esplicitamente revocata); pertanto, in caso di sua ritenuta irritualità da parte del giudice di primo grado, il giudice di appello è legittimato, sulla scorta delle acquisizioni probatorie regolarmente intervenute nel giudizio di prima istanza e del formale deposito dell’originale della scrittura privata impugnata, a dar corso agli incombenti di cui all’art. 217 c.p.c., in funzione dell’accertamento dell’autenticità o meno della scrittura medesima.

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Cass. civ. n. 6500/2009

Il divieto di produrre documenti nuovi in appello, previsto all’ultimo comma dell’art. 345 c.p.c., non opera quando il documento, tardivamente prodotto in primo grado (nella specie, alla terza udienza) senza alcuna opposizione della controparte, sia stato depositato in appello all’atto della costituzione, avvenuta in una udienza successiva alla prima, trattandosi di documento validamente acquisito al processo in ragione dell’intervenuta sanatoria della irritualità.

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Cass. civ. n. 12695/2008

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l’autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto autentica una polizza assicurativa, della quale l’assicurato aveva contestato l’autenticità della sottoscrizione, osservando che se quel documento fosse stato apocrifo, il contraente non avrebbe reiteratamente pagato il premio per diversi anni, come invece aveva fatto. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione ).

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Cass. civ. n. 12976/2001

L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta (che può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento della pretesa presupponente l’autenticità del documento) non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.

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Cass. civ. n. 2895/1996

Procedutosi alla ricostituzione (o «ricostruzione») del verbale di udienza di un processo civile in applicazione analogica delle disposizioni dell’art. 113 del vigente codice di procedura penale, all’atto ricostituito deve attribuirsi lo stesso valore formale dell’atto mancante e quindi l’efficacia probatoria che l’atto pubblico ha a norma dell’art. 2700 c.c. Ne consegue che l’atto stesso, impugnabile solo con la querela di falso, non è soggetto a verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c. Le valutazioni del giudice di merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata ai fini della ricostituzione e originale non sono censurabili in cassazione, se non è configurabile un vizio della motivazione su un punto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. (Nella specie, la ricostituzione era rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’appello, il verbale smarrito contenendo la riserva di impugnazione di una sentenza non definitiva, e la S.C. non ha ritenuto decisive, in merito alla logicità della motivazione relativa alla ricostituzione, le deduzioni del ricorrente circa la possibilità che la fotocopia utilizzata avesse subito un fotomontaggio).

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Cass. civ. n. 155/1994

La mancata proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.

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Cass. civ. n. 9314/1993

Il giudice della causa, nel cui ambito sia stata prodotta una scrittura privata che venga disconosciuta dall’interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all’istanza di verificazione, in via incidentale, della stessa scrittura.

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Cass. civ. n. 7334/1993

Il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell’art. 214 c.p.c., fa insorgere a carico del producente, che insista nell’avvalersi del documento, l’onere di chiederne la verificazione, mentre le circostanze che eventualmente possano evidenziare la pretestuosità del disconoscimento stesso (quale l’esecuzione del contratto espresso dalla scrittura disconosciuta) non ostano agli indicati effetti, restando rilevanti nell’ambito della procedura di verificazione, sempre che l’interessato provveda ad attivarla ai sensi dell’art. 216 c.p.c.

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