17 Mar Articolo 217 Codice di procedura civile — Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori
Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico [ 61, 191 c.p.c. ] e provvede alla ammissione delle altre prove.
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9202/2004
In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Cass. civ. n. 129/2001
In tema di prova documentale, l’idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l’autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell’accertamento giudiziale, si intende attribuire.
Cass. civ. n. 1113/1983
La procedura di verificazione è prescritta soltanto per le scritture provenienti dai soggetti del processo e nell’ipotesi di negazione della propria firma da parte di quel soggetto contro il quale esse siano state prodotte. Pertanto, nella controversia concernente la legittimità del licenziamento, intimato al lavoratore per la falsificazione di un certificato medico, legittimamente il giudice del merito accerta la falsità dell’atto, proveniente da un terzo, senza il ricorso alla procedura anzidetta.
Cass. civ. n. 694/1980
La procedura di verificazione è diretta esclusivamente a stabilire la provenienza del documento da parte di colui che appare esserne il sottoscrittore. Pertanto, l’accertamento di autenticità, con cui può concludersi, prescinde dal contenuto ideologico del documento e dalla rilevanza giuridica del rapporto documentato.
Cass. civ. n. 4651/1979
Anche nel giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione già acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l’autenticità della sottoscrizione e tali da consentirgli, in relazione all’evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare, rispetto a quelli delle scritture di comparazione, di ritenere provata o non provata la domanda di verificazione.
L’emanazione dei provvedimenti diretti alla custodia del documento impugnato ed al deposito in cancelleria della scrittura di comparazione non è prevista a pena di nullità e non condiziona la procedibilità dell’istanza di verificazione, se il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ritenga non necessario disporre le anzidette cautele.
Cass. civ. n. 3849/1979
Ove sia chiesta la verificazione della scrittura privata disconosciuta, le scritture di raffronto devono rispondere al requisito dell’autenticità e non dell’abbondanza e devono essere, per quanto possibile, coeve alla scrittura della quale si contesta l’autenticità
Cass. civ. n. 4866/1978
L’istanza di verificazione della scrittura privata può essere proposta nell’atto d’appello, anche se intesa a contrastare il disconoscimento della scrittura effettuato dalla controparte in primo grado. Essa non richiede formule sacramentali, onde per la sua proposizione è sufficiente la mera articolazione di un capitolo di prova testimoniale sul fatto che la controparte ha effettivamente firmato la scrittura. La verificazione di scrittura privata mediante scritture di comparazione ben può essere effettuata direttamente dal giudice del merito, senza ricorrere alla consulenza tecnica o a prove testimoniali. Tuttavia, a norma dell’art. 217 c.p.c., il giudice può ammettere ed utilizzare, quali scritture di comparizione, soltanto quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico, onde non possono essere adoperate scritture riconosciute soltanto tacitamente nelle forme di cui all’art. 215 c.p.c. per il mancato disconoscimento da parte di colui cui sono attribuite.
Cass. civ. n. 2752/1978
Anche nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione già acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l’autenticità della sottoscrizione e tali da consentire di ritenere non provata la domanda di verificazione, in relazione all’evidente e manifesta difformità dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare rispetto a quelli delle scritture di comparazione, risultanti dagli atti del processo.
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