Cass. civ. n. 4651 del 10 agosto 1979
Testo massima n. 1
Anche nel giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione già acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticità della sottoscrizione e tali da consentirgli, in relazione all'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare, rispetto a quelli delle scritture di comparazione, di ritenere provata o non provata la domanda di verificazione.
Testo massima n. 2
L'emanazione dei provvedimenti diretti alla custodia del documento impugnato ed al deposito in cancelleria della scrittura di comparazione non è prevista a pena di nullità e non condiziona la procedibilità dell'istanza di verificazione, se il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ritenga non necessario disporre le anzidette cautele.