14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6500 del 17 marzo 2009
Posted at 17:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il divieto di produrre documenti nuovi in appello, previsto all’ultimo comma dell’art. 345 c.p.c., non opera quando il documento, tardivamente prodotto in primo grado [ nella specie, alla terza udienza ] senza alcuna opposizione della controparte, sia stato depositato in appello all’atto della costituzione, avvenuta in una udienza successiva alla prima, trattandosi di documento validamente acquisito al processo in ragione dell’intervenuta sanatoria della irritualità.
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