17 Mar Articolo 215 Codice di procedura civile — Riconoscimento tacito della scrittura privata
La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
- 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma ;
- 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione .
Quando, nei casi ammessi dalla legge, la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
- 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma ;
- 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 23669/2017
Il convenuto contro il quale l’attore, in sede di costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione, alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, essendo sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Cass. civ. n. 22460/2017
Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all’art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l’esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all’art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (Nella specie, la S.C., confermando sul punto la decisione impugnata, ha ritenuto precluso all’affittuario il disconoscimento in giudizio della sottoscrizione di un contratto di affitto agrario, stante il precedente riconoscimento implicito stragiudiziale desumibile dalla lettera con la quale lo stesso aveva chiesto il tentativo preventivo di conciliazione, contestando l’efficacia derogatoria della disciplina legale prevista dalle clausole del contratto ma non anche la propria sottoscrizione; ciò in quanto, sebbene il documento contrattuale non fosse stato prodotto dalla concedente durante l’esperimento del tentativo di conciliazione, tuttavia la richiesta dell’affittuario, intervenuta a seguito della pretese della stessa concedente di avvalersi della scrittura, evidenziava che egli era stato posto bene a conoscenza dell’esistenza e del contenuto del documento, avendo potuto formulare specifiche e dettagliate contestazioni delle disposizioni negoziali).
Cass. civ. n. 22064/2017
In tema di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata, atteso che criteri di cui all’art. 215 c.p.c. hanno valenza generale, deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
Cass. civ. n. 18664/2012
La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore, sicché la difformità tra l’imputabilità formale del documento e l’effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad un’intrinseca divergenza del contenuto, ma all’estrinseco collegamento dell’espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di contestazione e prova, ma soltanto con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso.
Cass. civ. n. 9439/2010
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.
Cass. civ. n. 6187/2009
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’art. 215, primo comma, n. 2), c.p.c., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”, deve intendersi nel senso che la prima risposta è integrata da un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l’esigenza dell’immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario. Ne consegue che non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte.
Cass. civ. n. 11460/2007
La fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall’art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell’ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall’ipotesi in cui — per quanto evincibile anche dal disposto di cui all’art. 217, comma secondo, c.p.c. — si sia provveduto all’accertamento specifico con valore di giudicato dell’autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell’autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta.
Cass. civ. n. 5461/2006
In tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all’originale ai sensi dell’art. 215, n. 2 c.p.c., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il valore di idoneo disconoscimento alla dichiarazione dei convenuti inserita nella comparsa di risposta, relativa alla copia fotostatica del contratto preliminare prodotta dall’attore, in quanto essi si erano limitati a dedurre che la fotocopia non poteva costituire mezzo di prova idoneo a dimostrare l’avvenuta stipulazione del contratto).
Cass. civ. n. 9024/2005
Il riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., attribuisce alla scrittura prova piena, fino a querela di falso, secondo il disposto dell’art. 2702 c.c., in ordine alla provenienza dal sottoscrittore; l’onere del disconoscimento della scrittura privata grava però esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione e non già sul soggetto che contesta l’opponibilità del documento, in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che quando il contenuto della scrittura privata inter alios venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice.
Cass. civ. n. 9159/2002
Il termine entro il quale deve essere effettuato il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., avendo carattere intrinsecamente perentorio non è prorogabile da parte del giudice.
Cass. civ. n. 10287/1998
Il riconoscimento tacito, ai sensi dell’art. 215 c.p.c. n. 2, di una scrittura privata prodotta nel corso del giudizio di primo grado non costituisce accertamento non impugnabile di autenticità di essa e perciò non preclude la proponibilità della querela di falso in secondo grado per contestarne non già la veridicità del contenuto, bensì la provenienza da chi appare averla sottoscritta, e nel caso di pluralità di firmatari del documento, non è necessario che tutti propongano querela, perché lo scopo di essa è l’eliminazione dell’efficacia della scrittura erga omnes.
Cass. civ. n. 8620/1996
Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza della parte a cui vengono opposte; la parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha, conseguentemente, l’onere di disconoscere l’autenticità ai sensi dell’art. 215 c.p.c., che si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, questo essendo, ai sensi dell’art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale, salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708, 2709 c.c.), la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.
Cass. civ. n. 7961/1990
Perché possa operare la norma dell’art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c. – secondo la quale, in mancanza di tempestivo disconoscimento da parte di colui contro cui è stata prodotta la scrittura privata, questa si ha per riconosciuta – è necessario che il documento sia ritualmente prodotto: il che non si verifica quando la scrittura privata sia inserita nel fascicolo di parte dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, poiché tale udienza esaurisce la fase dell’istruzione probatoria e segna il tema definitivo della lite. In tal caso, ove lo stesso documento sia ritualmente prodotto nel giudizio di appello, deve essere considerato tempestivo e rituale il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dalla controparte nel primo atto successivo in tale grado.
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