14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1630 del 6 giugno 1973
Testo massima n. 1
Il rilascio della quietanza costituisce una obbligazione del creditore, il cui mancato adempimento non può tornare a danno del debitore. Pertanto quest’ultimo ha il diritto di provare l’avvenuto pagamento dell’obbligazione a suo carico e l’esercizio di questo diritto non può essere impedito dall’omesso rilascio della quietanza. [ Nella specie, si sosteneva che, in base all’espressa clausola di un contratto di assicurazione, l’avvenuto pagamento del premio poteva essere provato soltanto con la quietanza, e non anche con l’esibizione della copia di un assegno di cui il creditore ammetteva, peraltro, di avere riscosso l’importo ].
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