10 Gen Art. 2213 — Poteri dei commessi preposti alla vendita
Posted at 20:46h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione > Sezione III – Disposizioni particolari per le imprese commerciali
I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute [ 1199, 2210 ], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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