Art. 2214 – Codice civile – Libri obbligatori e altre scritture contabili

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195, 2205] deve tenere il libro giornale [2215, 2216; 634 c.p.c.] e il libro degli inventari [2217].

Deve altresì tenere le altre scritture contabili [1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [2220, 2560, 2709, 2711].

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [2083, 2221].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

C. giust. UE n. 15996/2022

Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori "sine titulo" titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

Cass. civ. n. 2481/1981

I libri contabili, vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti, possono fornire, con le loro annotazioni, al di fuori delle ipotesi in cui fanno prova contro l'imprenditore o nei rapporti fra lui ed altri imprenditori, elementi indiziari atti a dar vita, in concorso con ulteriori elementi, ad una valida prova per presunzioni.

Cass. civ. n. 1359/1977

L'art. 2214 c.c., che sancisce per l'imprenditore l'obbligo della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nonché della corrispondenza commerciale, risponde all'esigenza di consentire i controlli di legge (ad es.: per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo) agli organi all'uopo predisposti, ovvero agli ufficiali di polizia tributaria o agli uffici provinciali del lavoro per i fini da essi perseguiti istituzionalmente. Tale norma, pertanto, non può essere intesa come un divieto per l'imprenditore di avvalersi di altri mezzi di prova per la tutela giudiziaria dei suoi diritti, ovvero come una preclusione per il giudice di far ricorso ad altri mezzi di prova.