Art. 2205 – Codice civile – Obblighi dell’institore
Fonti > Codice Civile > Libro Quinto - Del lavoro > Titolo II - Del lavoro nell'impresa > Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione > Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto [2203], l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197] e la tenuta delle scritture contabili [2214].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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