10 Gen Art. 2205 — Obblighi dell’institore
Posted at 20:24h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione > Sezione III – Disposizioni particolari per le imprese commerciali
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto [ 2203 ], l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese [ 2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197 ] e la tenuta delle scritture contabili [ 2214 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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