Art. 2196 – Codice civile – Iscrizione dell’impresa

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2205, 2217] deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione stabilisce la sede [1510, 2190, 2194], indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza [e la razza];
2) la ditta [2563];
3) l'oggetto dell'impresa [2195];
4) la sede dell'impresa [2197];
5) il cognome e il nome degli institori [2203] e procuratori [2209].

[All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quella dei suoi institori e procuratori].

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano [2194].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11732/2006

Ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento; trattandosi di società, è pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui è posta la sede risultante dal registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, qualora, alla predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese. (Regola competenza d'ufficio).

Cass. civ. n. 1017/1973

Per sede principale dell'impresa deve intendersi il luogo nel quale l'imprenditore svolge la sua prevalente attività di direzione e di amministrazione dell'azienda, e non quello in cui si trovano i beni, né quello in cui risieda il professionista che abbia l'incarico di trattare pratiche nell'interesse della società, o lo stesso rappresentante pro tempore dell'impresa, non per la sua carica ma come persona fisica.