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Art. 1510 — Luogo della consegna

Art. 1510 — Luogo della consegna

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [ 1182 ], ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore [ 1678 ] o allo spedizioniere [ 1737 ]; le spese del trasporto sono a carico del compratore [ 1475 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10343/2014

Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall’obbligo di consegna, ai sensi dell’art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile.

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Cass. civ. n. 2084/2014

La previsione di cui all’art. 1510, secondo comma, cod. civ., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell’inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall’art. 1228 cod. civ.

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Cass. civ. n. 553/2012

Nella vendita con spedizione disciplinata dall’art. 1510, comma secondo, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento – fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo c.c..

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Cass. civ. n. 27125/2006

Nella vendita da piazza a piazza, il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell’acquirente solo dell’obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo per contro a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunziati nei termini prescritti.

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Cass. civ. n. 21055/2006

La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza — ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell’autovettura.

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Cass. civ. n. 1057/2005

Nella vendita da piazza a piazza, il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l’assunzione del rischio o delle spese di trasporto. Nè rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell’inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all’altro, il luogo dell’adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell’art. 1510 c.c.

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Cass. civ. n. 10133/2004

Il natante non registrato può essere oggetto di un valido contratto di compravendita perché la normativa sulla iscrizione dei beni mobili ha solo una funzione di pubblicità che, in caso di inosservanza, non vieta la sua circolazione secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati.

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Cass. civ. n. 6756/2004

Nell’ipotesi di acquisto di bene (nel caso, imbarcazione) che si trovi nell’attuale detenzione di un terzo (nel caso, ormeggiatore), gli obblighi di quest’ultimo con riferimento al bene medesimo rimangono immutati e continuano ad essere regolati dal contratto (nel caso, di ormeggio) concluso con il precedente proprietario (venditore) fino a quando non vengano determinate nuove condizioni al riguardo.

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Cass. civ. n. 7634/2003

In tema di contratto di trasporto, l’accertata assenza di assegni non esclude il diritto del vettore (o del subvettore) di ottenere il pagamento non più dal mittente (o dal submittente), ma dal destinatario, essendo quest’ultimo obbligato ex lege a pagare al vettore (o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di «assegno del porto», per il solo fatto di aver chiesto ed ottenuto la riconsegna della merce, restando irrilevante che egli abbia o meno assunto alcun obbligo in ordine al pagamento dei costi dei trasporti. Né modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest’ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all’art. 1510, secondo comma c.c.

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Cass. civ. n. 15389/2002

In tema di vendita di cose mobili determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietà, nel caso in cui si tratti di cose da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo della consegna della cosa da parte del venditore, è sufficiente la consegna al vettore, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la eventuale stipulazione della clausola “fob” (“free on board”), che non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà, trattandosi di una clausola riferibile, come tutte quelle “franco”, unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.

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Cass. civ. n. 14565/2002

Nelle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, ogni qual volta l’ordinazione venga fatta mediante moduli di commissione predisposti da parte venditrice, ai fini della conclusione del contratto, basta che ne sia stata data esecuzione, consegnando la merce al vettore e allo spedizioniere per l’inoltro all’acquirente. Ne consegue che, qualora non vi sia prova di una preventiva risposta di accettazione, luogo di conclusione del contratto, per la determinazione della competenza territoriale, è quello in cui è avvenuta la detta consegna.

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Cass. civ. n. 8212/2001

Nella vendita con spedizione disciplinata dall’art. 1510, secondo comma, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento — fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, primo comma, c.c.

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Cass. civ. n. 4344/2001

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel genus il trasferimento della proprietà al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltà di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio.

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Cass. civ. n. 13957/1999

Con la consegna della merce al vettore, ai sensi dell’art. 1510 c.c.; la proprietà della stessa ed il rischio del suo perimento si trasferiscono all’acquirente. Ne consegue che l’assicuratore del venditore, se indennizza il proprio assicurato per il fatto verificatosi dopo la consegna della merce al vettore, paga male, e non può agire in surrogazione nei confronti del responsabile del danno.

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Cass. civ. n. 2817/1999

L’art. 1510, secondo comma c.c. pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all’altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della «vendita con spedizione», mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa «una vendita con consegna all’arrivo». La norma in questione è dunque disponibile, ma essendo la regola quella della «vendita con spedizione», perché possa ritenersi l’esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga.

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Cass. civ. n. 1300/1998

La rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso libera per volontà di legge il venditore stesso dall’obbligo della consegna, a norma dell’art. 1510, secondo comma c.c. Tuttavia, quando non vi sia contestazione né dell’avvenuta rimessione al vettore o allo spedizioniere dei pacchi contenenti la merce né dell’integrità dei pacchi stessi, ma il compratore contesti il contenuto dei pacchi in relazione all’obbligo del venditore di consegnare tutta la merce oggetto della vendita, nella quantità convenuta, incombe sul venditore stesso la prova di aver consegnato al compratore tutta la merce, e tale prova non può essere costituita dalla fattura di accompagnamento dei pacchi sottoscritta dal compratore e restituita al vettore allo spedizioniere al momento della loro ricezione e prima della loro apertura, dato che tale fattura fornisce la prova dell’avvenuta ricezione dei pacchi stessi e, mancando una riserva, anche dell’integrità del loro imballaggio, ma non del loro contenuto.

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Cass. civ. n. 5643/1995

Poiché in materia contrattuale è regola generale quella del carattere vincolante delle pattuizioni in cui si esprime la volontà negoziale (art. 1372 c.c.), deve ritenersi che la clausola che preveda nella vendita con spedizione che la consegna della merce debba farsi ad un determinato vettore imponga una specifica modalità di adempimento della prestazione del venditore, con la conseguenza che questi si rende inadempiente ove effettui la consegna ad un trasportatore diverso da quello indicato in contratto e non può conseguire la liberazione dalla propria obbligazione se non con la consegna della merce all’acquirente, la prova della quale costituisce onere del venditore stesso. Incorre, pertanto, in vizio di omessa motivazione la sentenza che attribuisca a detta clausola soltanto il valore di un’indicazione di massima, non diretta a creare obblighi, senza indicare gli elementi negoziali che giustifichino un tale assunto, rendendo conto dell’operata valutazione con argomentazioni logicamente adeguate.

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Cass. civ. n. 1381/1994

Nella vendita (anche internazionale) di cose mobili da piazza a piazza, il contratto di trasporto si inserisce nella vicenda contrattuale come modalità esecutiva di essa ed il venditore si fa sostituire nella prestazione di consegnare la cosa, con effetto liberatorio, dal vettore e dallo spedizioniere che assumono, così, la veste di ausiliari ex lege del compratore, a prescindere da una effettiva volontà di quest’ultimo in tal senso, con la conseguenza che il venditore, salvo espresso patto contrario, non risponde dell’inadempimento del vettore, come dovrebbe secondo i principi generali dettati dall’art. 1228 c.c., e non ne risponde neppure in presenza della clausola C.F. o C.I.F. che attiene soltanto all’assunzione del costo del nolo da parte di esso venditore, salvo, beninteso, che sia provata una sua colpa per non aver scelto il vettore o lo spedizioniere secondo quanto contrattualmente convenuto ovvero le modalità e le regole imposte dalla comune diligenza.

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Cass. civ. n. 4331/1993

L’art. 1510, secondo comma, c.c., che nell’ipotesi di vendita a distanza libera il venditore dall’obbligo di consegna della cosa al compratore con la consegna al vettore o spedizioniere, è applicabile ad altre figure negoziali da cui, comunque, scaturisca l’obbligo di consegna o restituzione della cosa: è comunque fatto salvo il patto contrario, come nel caso in cui, in virtù di accordo, la parte si sia obbligata non semplicemente alla restituzione della merce, ma alla riconsegna di essa al domicilio della controparte, nel qual caso l’obbligazione è da ritenere adempiuta se – e nel momento in cui – il vettore riconsegna le cose al destinatario, per cui, in mancanza, il mittente risponde del fatto colposo del vettore.

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Cass. civ. n. 8345/1990

Nella vendita con spedizione da piazza a piazza avente per oggetto un genus, il compratore acquista la proprietà della cosa alienatagli e ne assume i rischi relativi attraverso la specificazione fatta dal venditore con la consegna della merce al vettore, quando si tratta di spedizione destinata unicamente al compratore medesimo o quando si tratti di più spedizioni di lotti separati materialmente l’uno dall’altro, distinti per ciascun destinatario compratore. Quando invece la partita venduta sia stata spedita dal venditore alla rinfusa ai vari compratori, senza distinzione di lotti, il venditore non si libera con la consegna al vettore, ma con la specificazione da eseguirsi all’arrivo con la separazione delle singole partite, per la consegna al compratore.

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Cass. civ. n. 4818/1981

La consegna — costituente una delle obbligazioni del venditore — è l’atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l’ha comprata. Pertanto, quando dal contratto risulta che il venditore si è obbligato a mettere a disposizione il suo personale specializzato, sia pure verso compenso da conteggiarsi a parte, per la messa in opera della macchina — che indica nel linguaggio tecnico la collocazione di un apparecchio o di una struttura o delle parti di un impianto nel luogo in cui devono funzionare — deve ritenersi che le parti abbiano inteso che a carico del venditore sussiste l’obbligo di provvedere al montaggio come requisito indispensabile per l’adempimento dell’obbligazione di consegnare, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del locus destinatae solutionis, si deve avere riguardo allo stabilimento dell’acquirente dove, col montaggio della macchina, viene effettuata quella consegna nel senso sopra indicato.

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