Art. 1509 – Codice civile – Riscatto contro gli eredi del compratore
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo I - Della vendita > Sezione I - Disposizioni generali
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta [1314], anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.
Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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