Art. 1314 – Codice civile – Obbligazioni divisibili

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Stiamo ascoltando le tue esigenze.

Insieme troviamo la soluzione giusta per te.

Massime correlate

Cass. civ. n. 4197/2014

Nel caso di pluralità di appaltatori nella realizzazione di un'opera complessa, ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 1314 cod. civ., può domandare solo la propria quota di compenso e il committente è liberato solo quando abbia corrisposto la quota spettante a ciascuno, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà attiva.