14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4197 del 21 febbraio 2014
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso di pluralità di appaltatori nella realizzazione di un’opera complessa, ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 1314 cod. civ., può domandare solo la propria quota di compenso e il committente è liberato solo quando abbia corrisposto la quota spettante a ciascuno, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà attiva.
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