14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2817 del 25 marzo 1999
Testo massima n. 1
L’art. 1510, secondo comma c.c. pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all’altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della «vendita con spedizione», mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa «una vendita con consegna all’arrivo». La norma in questione è dunque disponibile, ma essendo la regola quella della «vendita con spedizione», perché possa ritenersi l’esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga.
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