Cass. civ. n. 7634 del 16 maggio 2003

Testo massima n. 1


In tema di contratto di trasporto, l'accertata assenza di assegni non esclude il diritto del vettore (o del subvettore) di ottenere il pagamento non più dal mittente (o dal submittente), ma dal destinatario, essendo quest'ultimo obbligato ex lege a pagare al vettore (o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di «assegno del porto», per il solo fatto di aver chiesto ed ottenuto la riconsegna della merce, restando irrilevante che egli abbia o meno assunto alcun obbligo in ordine al pagamento dei costi dei trasporti. Né modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest'ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all'art. 1510, secondo comma c.c.

Testo massima n. 2


Nei trasporto di cose la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione all'azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente.

Normativa correlata