Cass. civ. n. 27125 del 19 dicembre 2006
Testo massima n. 1
Nella vendita da piazza a piazza, il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell'acquirente solo dell'obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo per contro a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunziati nei termini prescritti.