14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8212 del 18 giugno 2001
Testo massima n. 1
Nella vendita con spedizione disciplinata dall’art. 1510, secondo comma, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento — fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione [ o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare ], il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, primo comma, c.c.
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