Cass. civ. n. 10343 del 13 maggio 2014

Testo massima n. 1


Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile.

Normativa correlata