Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10343 del 13 maggio 2014

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10343 del 13 maggio 2014

Testo massima n. 1

Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall’obbligo di consegna, ai sensi dell’art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze