Cass. civ. n. 4344 del 26 marzo 2001

Testo massima n. 1


In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel genus il trasferimento della proprietà al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltà di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio.

Normativa correlata