14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10133 del 26 maggio 2004
Testo massima n. 1
Il concorso del fatto colposo del creditore è inconciliabile con le situazioni nelle quali operi il principio dell’apparenza del diritto, atteso che quest’ultimo, riconducibile al più generale principio dell’affidamento incolpevole [ che può essere invocato, in tema di rappresentanza, dal terzo che in buona fede sia stato tratto in inganno sulla qualità del rappresentante apparente, allorquando l’apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo ] presuppone che risulti sempre accertata la buona fede del terzo non dipendente da errore colpevole, circostanza quest’ultima incompatibile con un comportamento concorrente colposo dello stesso terzo, che, ove esistente, fa venir meno la situazione di affidamento. [ Nella specie, relativa all’azione risarcitoria promossa da una società di leasing che aveva concluso un contratto di locazione finanziaria relativo a una imbarcazione apparentemente di proprietà di una concessionaria di vendita, la società convenuta aveva consegnato alla propria concessionaria i documenti relativi al natante oggetto del contratto, inducendo nella società di leasing il ragionevole affidamento che la concessionaria fosse proprietaria del bene. La S.C., nel confermare la sentenza di accoglimento della domanda, ha enunziato il principio di cui alla massima, respingendo i motivi di ricorso fondati sulla pretesa cooperazione colposa del creditore ].
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Testo massima n. 2
Il natante non registrato può essere oggetto di un valido contratto di compravendita perché la normativa sulla iscrizione dei beni mobili ha solo una funzione di pubblicità che, in caso di inosservanza, non vieta la sua circolazione secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati.
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