10 Gen Art. 2194 — Inosservanza dell’obbligo di iscrizione
Posted at 20:38h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione > Sezione I – Del registro delle imprese
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione [ 2188, 2195, 2196, 2205, 2221 ] nei modi e nel termine stabilito dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 [ 2189, 2190, 2197, 2198, 2330, 2383, 2385, 2400, 2417, 2446.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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