10 Gen Art. 2400 — Nomina e cessazione dall’ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa [ 2409 ]. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.
La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori [ 2194 ], nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3190/2016
In tema di società di capitali, i sindaci, giusta l’art. 2400, comma 1, c.c., restano in carica per tre esercizi, e scadono non alla fine dell’anno solare relativo al terzo esercizio della carica, ma alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo a tale esercizio, sicché nell’ipotesi di dimissioni di uno di essi dopo la chiusura dell’ultimo esercizio, ma prima dell’approvazione del corrispondente bilancio, è legittima una corrispondente decurtazione del suo compenso.
Cass. civ. n. 4808/2014
Nel procedimento arbitrale, ispirato al principio delle libertà delle forme, gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione non espressamente richiamate all’atto del conferimento dell’incarico arbitrale, con il solo limite dell’osservanza delle norme di ordine pubblico, come il principio del contraddittorio. Ne consegue che l’omessa comunicazione al consulente tecnico di parte, già nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio non é causa di nullità, ove il consulente della parte interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore della medesima, regolarmente avvisato.
Cass. civ. n. 14778/2012
Il provvedimento di approvazione della delibera di revoca dei sindaci, ai sensi dell’art. 2400, secondo comma, c.c., è atto di volontaria giurisdizione, costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell’effetto della revoca; tale deliberazione costituisce il presupposto dell’eventuale successivo giudizio d’impugnazione in sede contenziosa, ai sensi dell’art. 2377 e seguenti c.c., con la conseguenza che il decreto con il quale la corte d’appello abbia respinto il reclamo avverso il provvedimento del tribunale emesso ex art. 2400 c.c., operando solo sul piano processuale, non ha natura di pronuncia irrevocabile sul diritto soggettivo del sindaco all’esercizio delle sue funzioni e non può, pertanto, essere impugnato con ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 19160/2007
In tema di nomina del collegio sindacale nelle società per azioni, è illegittima la modifica statutaria che attribuisca al consiglio di amministrazione il diritto di presentare una propria lista di candidati, con possibile integrale copertura dei posti disponibili, ciò implicando la violazione del diritto dei soci di minoranza, ai sensi dell’art. 148, comma 2, del D.L.vo n. 58 del 1998, di ottenere l’elezione di un loro candidato quale componente effettivo.
Cass. pen. n. 10251/2007
Nei processi che si celebrano dinanzi ad autorità giudiziarie della Regione Trentino-Alto Adige, la mancata corrispondenza delle versioni linguistiche dei verbali dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio non dà luogo alla nullità assoluta di cui dall’art. 18 bis al D.P.R. 15 luglio 1988, n.574, come mod. dal D.L.vo 29 maggio 2001, n. 283, poiché non viola la regola della piena «parificazione» della lingua tedesca alla lingua italiana e dell’impiego per ciascun atto « della lingua usata» dall’interessato. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha affermato che l’eventuale incompletezza di una delle versioni linguistiche dei suddetti atti potrebbe unicamente rilevare ai fini delle nullità previste dagli artt. 142 e 429 c.p.p.).
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