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Art. 2189 — Modalità dell’iscrizione

Art. 2189 — Modalità dell’iscrizione

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato [ 2190, 2192, 2194 ].

Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni [ 2195, 2197 ] richieste dalla legge per l’iscrizione [ 2411, 2566 ].

Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [ 2192, 2964 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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