Art. 2411 – Codice civile – Diritti degli obbligazionisti
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.
La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19024/2005
La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi, come accade nel caso disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1469-ter quarto comma, e 1469-quinquies, primo comma, cod. civ., in tema di clausole vessatorie contenute nei cd. contratti del consumatore, oggetto di trattativa individuale (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dall'art 6 della legge n. 1 del 1991, concernente i contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, cagioni la nullità del negozio, poichè essi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione, sicchè la loro violazione neppure dà luogo a mancanza del consenso).
Cass. civ. n. 11056/1998
I provvedimenti emessi dal giudice di merito in tema di omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari di società
a norma degli artt. 2411 e 2436 CC., non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché rivestono carattere meramente ordinatorio, sono sempre revocabili da parte del giudice che li ha adottati, si esauriscono in atti di gestione di un pubblico registro previo controllo circoscritto alla natura ed alla regolarità formale delle deliberare, non statuiscono su posizioni di diritto soggettivo, non esprimono, infine, decisioni sulla validità delle deliberazioni medesime (principio affermato in relazione ad un provvedimento del tribunale, confermato dalla corte di appello, con il quale era stata negata l'omologazione alla delibera dell'assemblea straordinaria di una Spa con la quale si disponeva il trasferimento della sede sociale sul presupposto che, avendo la società stessa riportato la perdita dell'intero capitale sociale, le uniche deliberazioni ammissibili fossero quella di cui all'art. 2447 c.c., nella specie non adottate, mentre il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni ex art. 2449 stesso codice non doveva ritenersi limitato alle sole attività di contenuto economico, bensì estensibile anche alla proposta di trasferimento della sede).