10 Gen Art. 2411 — Diritti degli obbligazionisti
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
I tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società.
La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11056/1998
I provvedimenti emessi dal giudice di merito in tema di omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari di società a norma degli artt. 2411 e 2436 CC., non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché rivestono carattere meramente ordinatorio, sono sempre revocabili da parte del giudice che li ha adottati, si esauriscono in atti di gestione di un pubblico registro previo controllo circoscritto alla natura ed alla regolarità formale delle deliberare, non statuiscono su posizioni di diritto soggettivo, non esprimono, infine, decisioni sulla validità delle deliberazioni medesime (principio affermato in relazione ad un provvedimento del tribunale, confermato dalla corte di appello, con il quale era stata negata l’omologazione alla delibera dell’assemblea straordinaria di una Spa con la quale si disponeva il trasferimento della sede sociale sul presupposto che, avendo la società stessa riportato la perdita dell’intero capitale sociale, le uniche deliberazioni ammissibili fossero quella di cui all’art. 2447 c.c., nella specie non adottate, mentre il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni ex art. 2449 stesso codice non doveva ritenersi limitato alle sole attività di contenuto economico, bensì estensibile anche alla proposta di trasferimento della sede).
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