10 Gen Art. 2634 — Infedeltà patrimoniale
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 37932/2017
Ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., può assumere rilievo anche l’inerzia dell’amministratore, quando sia tale da determinare la compromissione dell’integrità del patrimonio sociale. (Fattispecie in cui l’amministratore della fallita aveva omesso per ben sei anni di far valere un credito vantato dalla società).
Cass. pen. n. 35767/2017
Ai fini della configurabilità del concorso dell'”extraneus” nel reato “proprio” di cui all’art. 2634 cod. civ., non è sufficiente che la condotta di questi sia stata anche solo “lato sensu” ausiliatrice rispetto all’azione dell’autore qualificato, ma occorre che in essa sia ravvisabile un “quid pluris”, ricavabile dalle modalità e circostanze del fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostri concretamente il raggiungimento di un’intesa con il concorrente qualificato o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell’atto illecito. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l’impugnata sentenza, ritenendo irrilevante, ai fini dell’affermazione della responsabilità concorsuale del terzo, il fatto che egli, figlio dell’amministratore della società, avesse acquistato sottocosto un immobile dalla stessa e lo avesse poi rivenduto ad un prezzo doppio).
Cass. pen. n. 35384/2016
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell’amministratore spetta anche al socio receduto della società di persone, potendo la condotta infedele determinare un depauperamento del valore della quota alla cui liquidazione il socio ha diritto a norma dell’art. 2289 comma primo, cod. civ.
Cass. pen. n. 22495/2016
Integra il delitto di infedeltà patrimoniale la condotta dell’amministratore unico di una società, il quale venda un bene di proprietà di quest’ultima ad un soggetto in relazione al quale sussiste conflitto di interessi (nella specie, il padre) rispetto al reale valore di mercato del bene.
Cass. pen. n. 6189/2013
Il delitto di infedeltà patrimoniale è configurabile anche nei confronti degli amministratori delle società cooperative.
Cass. pen. n. 3397/2013
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di infedeltà patrimoniale previsto dall’art. 2634 c.c., l’erogazione di denaro compiuta dall’amministratore di una società di capitali in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d’interessi con l’ente, senza che possa rilevare l’assenza di danno per i soci. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di somme formalmente appostate in bilancio, riconducibili ad operazioni inesistenti giustificate da false fatturazione, o comunque provento di evasione fiscale, e sottratte alla società senza valida giustificazione economica).
Cass. pen. n. 13110/2008
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione addebitabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 223, comma primo, l. fall., all’amministratore della società fallita, può concorrere con quello di bancarotta per infedeltà patrimoniale, previsto dal comma secondo, n. 1, del citato art. 223 l. fall., in relazione all’art. 2634 c.c., attesa la diversità degli interessi tutelati dalle due norme anzidette (quello dei creditori sociali, quanto alla prima, e quello della tutela del patrimonio sociale, quanto alla seconda) e dovendosi altresì considerare che si perverrebbe, altrimenti, all’assurda conseguenza per cui la condotta di infedeltà patrimoniale, aggravata dal conflitto d’interessi, sarebbe punibile solo se avesse determinato il dissesto della società mentre la distrazione, commessa senza conflitto d’interessi, sarebbe punibile di per sé, anche in mancanza di un rapporto di causalità con il dissesto.
Cass. pen. n. 7326/2008
Integra la distrazione rilevante ex artt. 216 e 223, comma primo, l. fall. (bancarotta fraudolenta impropria) la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà economiche – di cui sia socio ed effettivo gestore – ad altra del medesimo gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi positiva è possibile e che, pur a seguito dell’introduzione nel vigente ordinamento dell’art. 2634, comma terzo, c.c., la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all’interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l’autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l’interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell’organismo impoverito.
Cass. pen. n. 4410/2008
Non può in alcun modo escludersi la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di trasferimento ingiustificato di beni da una società in stato di insolvenza ad altra società del medesimo gruppo che si trovi in difficoltà economiche.
Cass. pen. n. 29268/2007
In tema di reati societari, non sussiste continuità normativa tra il reato di indebita concessione di prestiti e garanzie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società commerciali (art. 2624 c.c.) e il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c., introdotto con il D.L.vo n. 61 del 2002), in quanto, dall’esame strutturale delle suddette fattispecie incriminatrici, emerge un’irriducibile divergenza degli elementi strutturali. Infatti, mentre il reato di cui al previgente 2624 c.c. è delitto di mera condotta e di pericolo presunto, il delitto di cui al vigente art. 2634 è reato di evento, richiedendo la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società, che deve essere, pertanto, previsto e legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalità. Diverso è, inoltre, l’elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie, dolo specifico per il reato di cui all’art. 2634 c.c. e dolo generico per il previgente art. 2624 c.c. Ne deriva che, stante la radicale novità introdotta dall’art. 2634 c.c., è applicabile l’art. 2, comma secondo, c.p., in forza della sopravvenuta, integrale abrogazione della previgente norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 6140/2007
La condotta dell’amministratore di una società a responsabilità limitata che ceda i diritti d’autore ad altra società di cui sia pure amministratore integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione (art. 223 comma primo in relazione all’ari. 216, comma primo, n. 1 L.F.) e non già il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), con cui è in rapporto di specialità reciproca, perché è possibile un’attività distrattiva che non integri l’infedeltà patrimoniale per mancanza di conflitto di interessi e una condotta di infedeltà patrimoniale che non integri distrazione trattandosi di reati preordinati alla tutela di interessi diversi, l’uno (art. 216 L.F.) i creditori sociali, l’altro (art. 2634 c.c.) il patrimonio sociale. Non è pertanto in tal caso necessario per l’integrazione della bancarotta fraudolenta che la condotta cagioni il dissesto ex art. 223, comma secondo n. 1, in riferimento all’art. 2634 c.c.
Cass. pen. n. 37033/2006
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell’amministratore prevista dal vigente testo dell’art. 2634 c.c., introdotto dal D.L.vo n. 61 del 2002, spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche – e disgiuntamente – al singolo socio. (In motivazione la S.C. ha rilevato che siffatta conclusione è corroborata dal rilievo che quando il socio è anche «unico» egli è chiamato, dall’art. 2362 c.c., a rispondere illimitatamente delle obbligazioni in caso di insolvenza della società, sicché la tutela apprestata dalla norma, non sollecitabile dall’amministratore in conflitto di interessi, non può non considerarsi concepita in via immediata anche a favore della posizione del socio.
Cass. pen. n. 40921/2005
Le norme incriminatrici dell’infedeltà patrimoniale (2634 c.c.) e dell’appropriazione indebita (646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca. L’infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell’attualità e dell’obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell’atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L’appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l’irrilevanza del perseguimento di un semplice «vantaggio» in luogo del «profitto». L’ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell’elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell’ingiusto profitto, ma esse differiscono per l’assenza nell’appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l’infedeltà patrimoniale.
Cass. pen. n. 10688/2005
In caso di distrazione di beni sociali in favore di altra società appartenente al medesimo soggetto, la configurabilità, qualora intervenga il fallimento, del reato di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, e 2634 c.c., non può essere esclusa, ai sensi del comma terzo del citato art. 2634 (secondo cui «in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo»), per il solo fatto che il soggetto abbia il controllo di entrambe le società, occorrendo invece che egli abbia svolto una vera e propria funzione imprenditoriale di indirizzo e coordinamento delle società controllate (cosiddetto holding pura), eventualmente anche accompagnata da attività ausiliaria o finanziaria (cosiddetto holding operativa) dotandosi, a tal fine, di apposita, idonea organizzazione, con correlativa assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c.
Cass. pen. n. 30546/2004
Il reato di appropriazione indebita e quello di infedeltà patrimoniale, introdotto dal D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, modificativo dell’art. 2634 c.c., si pongono in rapporto di specialità reciproca, in quanto il citato art. 2634 configura un reato proprio dell’amministratore, direttore generale o liquidatore e, sotto il profilo oggettivo, richiede un qualsiasi danno patrimoniale per la società, non necessariamente consistente nell’appropriazione di beni da parte dell’autore del fatto, e sul piano soggettivo prevede, in alternativa all’ingiustizia del profitto perseguito, il fine di conseguire «altro vantaggio» così estendendo l’ambito di punibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di revoca della sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata, formulata dalla difesa sull’assunto dell’intervenuta abolitio criminis del reato di cui all’art. 646 c.p. a seguito dell’introduzione, ad opera del D.L.vo 61/2002, modificativo dell’art. 2634 c.c., del reato di infedeltà patrimoniale, norma penale successiva più favorevole in rapporto di specialità con la norma generale).
Cass. pen. n. 8673/2004
La fattispecie previgente dell’art. 2631 c.c. che disciplinava il conflitto di interessi non è stata riprodotta, a seguito dell’introduzione del D.L.vo n. 61 del 2002, nel vigente art. 2631 c.c. che prevede la violazione amministrativa di omessa convocazione dell’assemblea, ed è solo in parte riprodotta dal vigente art. 2634 c.c. che disciplina l’infedeltà patrimoniale; ne consegue — nell’ipotesi in cui il reato contestato all’imputato sia quello previsto dal previgente art. 2631 c.c. e non siano ravvisabili gli estremi della fattispecie criminosa di cui al vigente art. 2634 c.c. — che il giudice ha il dovere di assolvere l’imputato e non può ordinare la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa.
Cass. pen. n. 38110/2003
Il reato di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c., introdotto dal D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, ha carattere speciale rispetto al reato di appropriazione indebita previsto dall’art. 646 c.p., che, proprio per la sua natura generica, è inidoneo a tutelare il patrimonio societario dagli abusi degli amministratori, ed oggi anche dei direttori generali e dei liquidatori. Ne consegue che, per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina sui reati societari, non possono ritenersi depenalizzati i fatti appropriativi commessi in precedenza (nella specie per finanziare illecitamente partiti politici) sulla base della mera aspettativa che quegli stessi fatti fossero finalizzati a procurare un vantaggio per la società. Ed infatti, la disposizione del terzo comma del menzionato art. 2634 c.c. (secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo) trova applicazione in presenza di vantaggi compensativi – effettivamente conseguiti o «fondatamente» prevedibili, sulla base di elementi certi e non meramente aleatori – dell’appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società, non essendo sufficiente la mera speranza o l’aspettativa di benefici futuri. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso delle parti private avverso la sentenza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca delle sentenze di condanna per appropriazione indebita sul rilievo che il profitto ingiusto, per il quale i fatti già giudicati erano stati commessi, sarebbe stato compensato da vantaggi derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo di società).
Cass. pen. n. 23241/2003
Il “vantaggio compensativo” nell’ipotesi del collegamento o del gruppo di società, ai sensi dell’art. 2634, comma terzo, c.c., come riformulato dall’art. 1 del D.L.G. 11 aprile 2002, n. 61 (secondo cui “in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo”), presuppone un conflitto di interessi tra il soggetto agente (amministratore, direttore generale e liquidatore) che compie l’atto dispositivo e la società. Tale conflitto deve essere effettivo ed attuale e non può ritenersi insito in ogni atto che vada a nocumento di una società ed a vantaggio di un’altra, collegata o facente parte del gruppo. Il vantaggio compensativo non può, tuttavia, andare oltre la sfera dell’“infedeltà patrimoniale” per la quale è previsto e non è, dunque, applicabile all’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria riguardante una società collegata od appartenente al gruppo, in quanto il fenomeno del collegamento societario non vulnera il principio dell’autonomia soggettiva delle società interessate ed il fallimento di una di esse prescinde dalla considerazione degli interessi del gruppo societario.
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