10 Gen Art. 2633 — Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Posted at 20:42h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e di consorzi > Capo IV – Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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