14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3397 del 23 gennaio 2013
Testo massima n. 1
Anche l’imputato o indagato in procedimento connesso a quello in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo può essere legittimato a proporre istanza di riesame a norma dell’art. 322 c.p.p., purché vanti un interesse concreto ed attuale ad ottenere la rimozione del vincolo cautelare. [ Nella specie, la Corte ha ritenuto la legittimazione ad impugnare di indagati per reato connesso titolari dell’intero capitale sociale di società proprietarie o affittuarie dei beni sottoposti a sequestro ].
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Testo massima n. 2
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di infedeltà patrimoniale previsto dall’art. 2634 c.c., l’erogazione di denaro compiuta dall’amministratore di una società di capitali in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d’interessi con l’ente, senza che possa rilevare l’assenza di danno per i soci. [ Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di somme formalmente appostate in bilancio, riconducibili ad operazioni inesistenti giustificate da false fatturazione, o comunque provento di evasione fiscale, e sottratte alla società senza valida giustificazione economica ].
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