14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29268 del 20 luglio 2007
Testo massima n. 1
In tema di reati societari, non sussiste continuità normativa tra il reato di indebita concessione di prestiti e garanzie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società commerciali [ art. 2624 c.c. ] e il reato di infedeltà patrimoniale [ art. 2634 c.c., introdotto con il D.L.vo n. 61 del 2002 ], in quanto, dall’esame strutturale delle suddette fattispecie incriminatrici, emerge un’irriducibile divergenza degli elementi strutturali. Infatti, mentre il reato di cui al previgente 2624 c.c. è delitto di mera condotta e di pericolo presunto, il delitto di cui al vigente art. 2634 è reato di evento, richiedendo la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società, che deve essere, pertanto, previsto e legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalità. Diverso è, inoltre, l’elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie, dolo specifico per il reato di cui all’art. 2634 c.c. e dolo generico per il previgente art. 2624 c.c. Ne deriva che, stante la radicale novità introdotta dall’art. 2634 c.c., è applicabile l’art. 2, comma secondo, c.p., in forza della sopravvenuta, integrale abrogazione della previgente norma incriminatrice.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]