14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30546 del 13 luglio 2004
Testo massima n. 1
Il reato di appropriazione indebita e quello di infedeltà patrimoniale, introdotto dal D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, modificativo dell’art. 2634 c.c., si pongono in rapporto di specialità reciproca, in quanto il citato art. 2634 configura un reato proprio dell’amministratore, direttore generale o liquidatore e, sotto il profilo oggettivo, richiede un qualsiasi danno patrimoniale per la società, non necessariamente consistente nell’appropriazione di beni da parte dell’autore del fatto, e sul piano soggettivo prevede, in alternativa all’ingiustizia del profitto perseguito, il fine di conseguire «altro vantaggio» così estendendo l’ambito di punibilità. [ Fattispecie in cui la Corte ha confermato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva respinto l’istanza di revoca della sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata, formulata dalla difesa sull’assunto dell’intervenuta abolitio criminis del reato di cui all’art. 646 c.p. a seguito dell’introduzione, ad opera del D.L.vo 61/2002, modificativo dell’art. 2634 c.c., del reato di infedeltà patrimoniale, norma penale successiva più favorevole in rapporto di specialità con la norma generale ].
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