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Art. 2330 — Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

Art. 2330 — Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo [ 2296 ] deve depositarlo entro dieci giorni [ 2626 ] presso l’ufficio del registro delle imprese [ 2188, 2200 ] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società [ 2194, 2296 ].

L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299 [ 2436 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3936/1999

La competenza territoriale per omologare un atto societario spetta al giudice del luogo ove è ubicato l’ufficio del registro delle imprese istituito con L. 29 dicembre 1993 n. 580 presso la camera di commercio in ciascun capoluogo di provincia in cui poi l’atto stesso dovrà esser depositato per l’iscrizione, e non già al giudice della sede sociale della società, perché è rimasta immutata, in mancanza di espressa disciplina contraria, la coincidenza del giudice competente per il controllo della conformità alla legge dell’atto da omologare con quello cui è demandata la vigilanza del registro delle imprese, già stabilita, in via transitoria, dall’art. 101 att. c.c.

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Cass. civ. n. 7445/1997

L’omologazione dell’atto costitutivo di una società (o delle sue successive variazioni) è devoluta al tribunale del luogo dell’ufficio del registro delle imprese presso cui l’atto stesso deve essere depositato ed iscritto, ancorché diverso dal tribunale della sede sociale, atteso che la disciplina istitutiva degli uffici di detto registro in ambito provinciale (legge 29 dicembre 1993 n. 580 e D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581) non contiene indicazioni al fine dell’individuazione del tribunale territorialmente competente per l’omologazione stessa (al pari della normativa di cui agli artt. 2330, 2411 e 2436 c.c.), e, quindi, rende operante il principio generale secondo il quale il compito d’impartire direttive ed ordini ad un organo della pubblica amministrazione spetta al giudice della sede del medesimo.

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