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Art. 2436 — Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

Art. 2436 — Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto[ 2332, 2348, 2349, 2460 ], entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste [ 2330, 2438 ].

L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 44369/2014

In tema di reati associativi, ai fini della competenza per territorio assume rilievo non tanto il luogo in cui è costituito il “pactum sceleris”, quanto, piuttosto, quello in cui si manifesta e realizza l’operatività della struttura. (Nella specie, relativa ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso la creazione di cooperative strumentali, ad eludere l’obbligo di versare all’erario la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di latte prodotto rispetto al quantitativo globale assegnato all’Italia in sede comunitaria, la Corte, dopo aver escluso che il luogo di perfezionamento del reato associativo potesse identificarsi con quello della realizzazione dei reati scopo di truffa ovvero con quello del luogo di stipula del rogito notarile di costituzione delle prime cooperative di “comodo”, ha fatto invece riferimento al luogo in cui l’assetto cooperativo tra produttori di latte, in sé lecito, era stato utilizzato come canale di propaganda e di incontro per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere il pagamento del c.d. “superprelievo).

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Cass. civ. n. 4180/2001

Alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 c.c. prescrive, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata «del testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata». L’art. 2457 ter, primo e secondo comma, c.c. disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali è prevista la pubblicazione, con l’effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilità verso i terzi della modificazione statutaria è iuris et de iure, prima di quel termine l’atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l’ha preceduta l’inopponibilità, sino a quando la società non dimostri la conoscenza del terzo.

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