10 Gen Art. 2438 — Aumento di capitale
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate [ 2346, 2436, 2441 ].
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2958/1993
L’aumento del capitale di una società per azioni, in rispondenza del passaggio al capitale medesimo di un fondo di riserva straordinario, è «a titolo gratuito», e, quindi, può essere attuato mediante incremento del valore nominale delle azioni in circolazione, non anche mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci.
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